sostituzioni a tempo determinato- sabato 28 gennaio 2012
La reiterazione dei contratti di lavoro a termine è legittima se giustificata da ragioni obiettive. Quali, per esempio, la necessità di sostituire lavoratori assenti. A nulla rilevando che tale necessità sia frequente o addirittura permanente e che a ciò si possa fare fronte con assunzioni a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la II sezione della Corte di Giustizia europea con la sentenza 26 gennaio 2012 (causa C-586/10). Reiterazione legittima se necessitata da ragioni obiettive. Le norme comunitarie che puniscono l’abuso della reiterazione dei contratti a termine con la conversione del rapporto incontrano, infatti, il limite delle necessità obiettive. Intendendo per tali le «circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi». Sostituire gli assenti con più contratti a termine non è abuso. E dunque, se un datore di lavoro si trova nella costante e permanente necessità di fare fronte a delle sostituzioni di lavoratori assenti, può fare uso legittimamente dell’assunzione di lavoratori a termine. E può anche riassumere sistematicamente lo stesso lavoratore, per gli stessi motivi, senza che ciò costituisca abuso. Anche se i contratti sono 11 e durano 13 anni. Il caso riguardava una lavoratrice precaria che lamentava di essere stata assunta e riassunta, per ben tredici volte consecutive e senza soluzione di continuità, dal Tribunale distrettuale di Colonia con mansioni amministrative, nell’arco di undici anni. Le pronunce del giudice interno. La lavoratrice, dunque, aveva presentato ricorso al giudice di merito, chiedendo la conversione del contratto, risultando soccombente sia in I che in II grado. Dopo di che si era risolta a presentare ricorso al giudice di legittimità. E in tale fase i giudici del Tribunale federale del lavoro (la Cassazione tedesca in materia di lavoro) hanno sospeso il giudizio e hanno presentato questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia, interrogando il collegio sovranazionale circa la corretta interpretazione da applicare alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro tempo determinato del 28 Giugno 1999. E cioè della disposizione comunitaria che vieta l’abuso della reiterazione dei contratti a termine. Il quesito della Cassazione tedesca. I giudici di ultima istanza hanno chiesto alla Corte di Giustizia se è legittimo considerare alla stregua di ragioni obiettive la necessità del datore di lavoro di sostituire i lavoratori assenti, anche se tale esigenza assuma carattere permanente. Le ragioni obiettive, infatti, costituiscono una delle condizioni previste dall’Accordo quadro, che legittimano la reiterazione del contratti a termine. In ciò esimendo il datore di lavoro dalla sanzione della conversione del contratto a termine, prevista, in caso di abuso di tale reiterazione. La risposta della Corte di giustizia. E la Corte ha risposto affermativamente. Secondo i giudici comunitari la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che l’esigenza temporanea di personale sostitutivo può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva per ricorrere alla reiterazione dei contratti. Anche se le esigenze assumano carattere permanente e il datore di lavoro potrebbe comunque soddisfare tale esigenza con assunzioni a tempo indeterminato.
fonete della notizia: http://www.dirittoegiustizia.it/index.php di Antimo Di Geronimo
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