Fondo di solidarietà: gli accordi e la nuova graduatoria
Poste Italiane e sindacati siglano accordi a favore dei beneficiari in materia
di detrazioni fiscali e sottoscrivono “una tantum” a titolo di ulteriore
incentivo all’esodo. Aggiornata la graduatoria del Fondo di Solidarietà sulla
base delle revoche degli interessati.
Per tutto il mese di settembre sono proseguiti i lavori della Commissione
Paritetica tra Azienda e Sindacati che ha il compito di gestire le attività
operative del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale. Il
6 settembre la Commissione ha effettuato una verifica sulle domande di
risoluzione contestuale del rapporto di lavoro e di accesso al Fondo di
Solidarietà che sono state inviate entro lo scorso 14 agosto, così come
stabilito nell’accordo del 23 febbraio. Le domande di revoca complessive sono
state 724 di cui 346 nelle prime 2000 posizioni, 47 dalla posizione 2001 alla
2346, 2 dalla 2347 alla 2393. In seguito a ciò la Commissione Paritetica ha
concordato di aggiornare la graduatoria pubblicata lo scorso 31 luglio per
l’individuazione delle 2000 risorse che accederanno alle prestazioni
straordinarie. L’ultima posizione utile ai fini dell’accesso al Fondo di
Solidarietà risulta essere la 2.395. La graduatoria definitiva è disponibile
presso tutte le sedi regionali di H.R.O (?). di Poste Italiane e consultabile
sul sito internet aziendale. Lo scorso 27 settembre inoltre Azienda e sindacati
si sono riuniti in merito alla corretta applicazione della determinazione
dell’importo dell’assegno straordinario. È previsto infatti che la quota da
corrispondere al beneficiario sia pari all’importo netto del trattamento
pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria.
Per fugare ogni dubbio relativo alla nozione di “importo netto del trattamento
pensionistico”, la Commissione ha dovuto dirimere la questione interpretativa
sul tener o meno conto delle detrazioni e/o deduzioni fiscali eventualmente
spettanti al lavoratore interessato. Si è giunti così alla sottoscrizione di un
verbale di accordo nel quale si afferma che l’importo netto del trattamento
pensionistico si determina assoggettando il suo importo lordo al regime fiscale
vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed
aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile o delle
detrazioni di imposta di volta in volta vigenti.
Ora toccherà al Comitato Amministratore del Fondo
di Solidarietà ratificare la decisione presa. Sempre nella stessa giornata, è
stato sottoscritto un altro accordo nel quale l’Azienda, a titolo di ulteriore
incentivo all’esodo, intende riconoscere al lavoratore interessato un importo
lordo, “una tantum” alla cui determinazione si procederà lordizzando l’importo
netto in relazione alla situazione individuale delle detrazioni fiscali al
momento di accesso al Fondo di Solidarietà moltiplicato per i mesi di
permanenza.
Situazione individuale
al momento di accesso al Fondo di Solidarietà |
Importo Netto |
|
|
Lavoro +
coniuge |
110 x mesi di
permanenza |
Lavoro +
coniuge + 1 figlio |
180 x mesi di
permanenza |
Lavoro +
coniuge + 2 figli |
214 x mesi di
permanenza |
Lavoro +
coniuge + 3 figli |
246 x mesi di
permanenza |
Lavoro +
coniuge + 4 figli |
370 x mesi di
permanenza |
Lavoro +
figli |
60 x mesi di
permanenza |
Lavoro |
60 x mesi di
permanenza |
Ricordiamo che l’assegno straordinario di accompagnamento verrà corrisposto sino
alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della
fruizione della pensione. Inoltre la sottoscrizione presso le sedi dell’Unione
Industriali degli accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro
delle risorse individuate nella graduatoria. |