LAVORATORI CHE PRESENTANO CERTIFICATI DI
INIDONEITA’ A TALUNI SERVIZI, IMPROPRIA PROCEDURA AZIENDALE.
Ci viene segnalato da alcune strutture
territoriali che l’azienda continua a fare un uso improprio dell’articolo 17
del D.Lgs. 626, utilizzandolo per aggirare di fatto quanto previsto
dall’articolo 5 della legge 300 (statuto dei lavoratori).
Nello specifico accade che lavoratori che
svolgono mansioni non sottoposte a sorveglianza sanitaria, presentano un
certificato medico che attesta una correlazione tra patologia e mansioni
privo di prognosi, al ricevimento di tale certificato l’Azienda anziché
richiedere l’accertamento dell’inidoneità presso le competenti strutture ASL
invita il lavoratore a presentarsi al medico competente, ritenendo quel
certificato una implicita richiesta di visita al medico competente.
Se il lavoratore non si presenta l’Azienda
attiva un procedimento disciplinare a suo carico: di fatto un presunta
richiesta si trasforma inopinatamente in un obbligo contrattuale di tale
entità da consentire un provvedimento disciplinare.
Il medico competente, a detta aziendale non fa
una verifica della capacità lavorativa ma emette un parere tecnico (che in
verità nessuno ha richiesto) , ma gli effetti di quel parere sono gli
stessi di un accertamento, perché sulla base di esso il lavoratore viene poi
successivamente utilizzato.
Di fatto diventa un modo per aggirare il
divieto dell’articolo 5 dello statuto dei lavoratori, che impedisce ai
datori di lavoro di svolgere direttamente controlli sanitari sui dipendenti
facendo loro obbligo di servirsi delle strutture pubbliche
istituzionalmente previste.
Siamo intervenuti con l’Azienda con la lettera
che si allega, e invitiamo tutti i dirigenti periferici ad un severo
controllo, e ad interventi energici per ripristinare lo stato di diritto.
Con l’occasione riteniamo opportuno che venga
suggerito ai lavoratori all’atto della presentazione del certificato un
preciso riferimento all’articolo 5 della legge 300, rifiutandosi di
presentarsi alla visita presso il medico competente, di fatto imposta in
violazione delle norme in vigore.
“Dr.
Claudio Picucci
HRO
Dr.
Ruggero Parrotto
HRO – RI
Poste
Italiane Spa
Viale
Europa 175
00144 ROMA
Roma, 23/10/2007
Prot. nr.
6324/SIND/BP/BPI/gs
Oggetto: Lavoratori che svolgono mansioni non
soggette a sorveglianza sanitaria e che presentano un certificato medico
che attesta una correlazione tra patologia e mansioni, privo di prognosi:
uso improprio dell’articolo 17 del D.Lgs. 626 da parte aziendale e
violazione dell’articolo 5 delle legge 300 /1970.
Con la presente siamo a comunicarvi il nostro
profondo dissenso sulla metodologia utilizzata dall’azienda nel trattamento
dei casi di lavoratori che svolgono mansioni non soggette a sorveglianza
sanitaria e che presentano un certificato medico, privo di prognosi, che
attesta una correlazione tra patologia e mansioni.
In tali casi l’azienda afferma che la
presentazione di tale certificato equivale ad una richiesta di visita del
medico competente e pertanto l’avvia a visita presso quest’ultimo.
Se il lavoratore non si presenta avvia un
procedimento disciplinare.
Ora appare ben strano questo comportamento:
se quella del lavoratore è una richiesta come mai poi presentarsi alla
visita diventa un obbligo contrattuale tanto stringente da consentirne la
censura attraverso il provvedimento disciplinare?
A nulla vale l’affermazione tutta aziendale
che non si tratta di verifica della capacità del lavoratore, come viene
affermato nella disposizione, ma un parere tecnico motivato, perché gli
effetti sul lavoratore sono esattamente quelli di un accertamento svolto
attraverso un medico pagato dal datore di lavoro. Tale procedura è un’aperta
violazione dell’articolo 5 della legge 300 del 1970 (statuto dei
Lavoratori) che fa divieto ai datori di lavoro di svolgere accertamenti
sulla idoneità dei lavoratori, demandando tale possibilità ai servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, su richiesta dei datori
di lavoro.
Appare assolutamente incongruo anche il
richiamo, nella stessa disposizione, all’articolo 2087 del codice civile,
atteso che tale articolo non fa riferimento ad accertamenti sanitari ma a
PREVENTIVE misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare
nell’organizzazione e nell’esercizio di impresa.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte si
invita l’Azienda ad un corretto comportamento, attivando le modalità
previste dall’articolo 5 della legge 300 nei casi suddescritti, e si diffida
formalmente dall’attivare provvedimenti disciplinari verso quei lavoratori
che correttamente, rivendicando l’attivazione della procedura ex art 5/300,
non si presentano alla visita, mai richiesta, presso il medico competente.
La scrivente darà indicazione a tutte le sue
strutture territoriali di vigilare con fermezza sulla violazioni sopra
indicate, richiamando formalmente il rispetto delle norme in vigore (legge
300), senza escludere la richiesta di intervento dei locali servizi
ispettivi del Ministero del Lavoro e l’apertura di contenziosi giudiziari.
In attesa di un pronto positivo riscontro si
porgono distinti saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Petitto (Originale Firmato)”
Cordiali saluti
MARIO PETITTO
SEGRETARIO GENERALE
/FIRMATO/