VERBALE D’ACCORDO
CRONOTACHIGRAFI SU MEZZI AZIENDALI
In data 19/11/07
TRA POSTE ITALIANE S.p.A.
E
SLP-CISL, UILPOST, FAILP-CISAL,
SAILP-CONFSAL e UGL COMUNICAZIONI
Premesso che
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Nel settore dei trasporti su
strada i regolamenti (CEE) n. 3820/85, n. 3821/85, (CE) n. 2135/98, al fine
di armonizzare alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e di migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza
stradale, hanno introdotto previsioni in ordine ai periodi di guida,
interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti
comunitari nazionali e internazionali su strada; nonché in materia di
costruzione, montaggio, uso e verifica degli apparecchi di controllo nel
settore del trasporto su strada, introducendo il dispositivo digitale;
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Con il Regolamento CE n. 561/2006
anche Poste Italiane è divenuta soggetto obbligato all’applicazione della
normativa di cui ai punti precedenti che
impone all’Azienda di dotare i mezzi con MTT superiore a 3,5 t. di strumenti
di bordo (cronotachigrafi) atti a registrare, mantenere e rendere
accessibili i dati relativi alle attività dei mezzi e degli autisti che li
conducono al fine di rispettare i periodi di guida massimi giornalieri e
settimanali;
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Il Decreto Ministeriale del 20
giugno 2007 ha stabilito che ai trasporti effettuati
impiegando i veicoli di massa massima
autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate (art. 13, par. 1, lett.
d), primo trattino, del Regolamento CE n. 561/2006), utilizzati entro un
raggio di 50 km dal luogo dove è basata l’impresa e a condizione che la
guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente, non
si applicano le disposizioni relative ai tempi di guida, interruzioni e
periodi di riposo (articoli da 5) a 9) dello stesso Regolamento).
Il Decreto ha inoltre stabilito che tali veicoli sono dispensati
dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo nel settore
del trasporto su strada (cronotachigrafi);
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Poste Italiane, pertanto, ha
l’obbligo di uniformarsi, entro il 31 dicembre 2007, alle
disposizioni normative vigenti in materia relativamente ai veicoli con massa
massima autorizzata superiore a 3,5 t., fatta eccezione per quelli di cui
all’alinea che precede;
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Il Decreto Ministeriale del 31
marzo 2006 ha fornito indicazioni in ordine alla modalità di conservazione e
trasferimento dei dati del tachigrafo digitale introdotto dal Regolamento
(CE) n. 2135/98.
Tutto ciò premesso – che costituisce
parte integrante del presente Accordo – ai sensi e per gli effetti dell’art. 4,
comma 2, della Legge 20 maggio 1970 n. 300
si conviene quanto segue
FINALITA’
Il cronotachigrafo digitale,
strumento di misurazione dei tempi di guida e di riposo, è installato su tutti i
mezzi aziendali con MTT superiore a 3,5 t. al fine di adempiere agli obblighi di
legge in ordine al trasferimento ed alla conservazione dei dati rilevati, per
consentire al personale ispettivo di
effettuare i controlli sui tempi di guida e di riposo dei conducenti ed alla
Società di gestire i tempi di attività degli stessi, in coerenza con tali
obblighi.
SPECIFICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche del
sistema di rilevazione sono descritte nell’allegato che costituisce parte
integrante del presente verbale. In sintesi, l’apparecchiatura montata sul
veicolo consente di registrare le informazioni relative alle distanze percorse,
alla velocità ed ai tempi di guida e di sosta. Tale strumento viene attivato
dall’uso di una Card autista e di una Card Azienda. La
prima è un documento personale rilasciato nominativamente dalle Camere di
Commercio, il cui costo è interamente sopportato da Poste Italiane e serve ad
identificare gli autisti ed a registrare tutte le informazioni di guida e di
riposo. La card Azienda identifica ed autorizza i soggetti che possono
accedere e scaricare i dati presenti nei cronotachigrafi digitali.
RESPONSABILITA’ E CONSERVAZIONE
DEI DATI RILEVATI DAL SISTEMA
I dati rilevati dal sistema sono
conservati presso la struttura centrale di Chief Information Office per la
durata di 12 mesi e sarà cura della stessa struttura provvedere alla loro
distruzione.
L’Azienda utilizzerà i dati del
cronotachigrafo per gestire i tempi di attività degli autisti al fine di
adempiere agli obblighi di legge in materia.
Verrà fornita opportuna informativa
nel caso in cui si dovesse procedere ad innovazioni e/o modifiche, anche
parziali, del predetto sistema di rilevazione.
Per rendere agevole l’utilizzo dei
cronotachigrafi e delle relative card al fine di assicurare il corretto
adempimento degli obblighi di legge, sono previste specifiche sessioni
formative, anche attraverso la divulgazione del materiale informativo, rivolte a
tutto il personale coinvolto da tale iniziativa.
Le Parti convengono, inoltre, che:
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l’installazione e l’avvio del
sistema dei cronotachigrafi avverrà – ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 4 L. 300/70 – a seguito di appositi incontri di livello
territoriale tra Azienda e RSU delle unità produttive interessate, volti al
recepimento del presente accordo ed alla verifica di conformità con le
specifiche tecniche del sistema di cui all’allegato 1.
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Tali incontri saranno effettuati
entro e non oltre il 15 dicembre 2007.
Per Poste Italiane
S.p.A. |
per le OO.SS. |
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SLP-CISL
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UIL POST
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FAILP-CISAL |
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SAILP-CONFSAL |
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UGL COMUNICAZIONI |
ALLEGATO 1
Allegato all’accordo ex art. 4
della legge 20 maggio 1970 n. 300
Specifiche tecniche
A) Il cronotachigrafo è
un’apparecchiatura che, montata sul veicolo, consente di registrare una serie di
informazioni sulle distanze percorse, sulle velocità istantanee, sui tempi di
guida e di sosta.
Ne esistono di due tipi:
-
Analogico: Gli impulsi
elettrici provenienti dall’odometro, sono trasformati nel movimento di
puntine che scrivono su appositi fogli di registrazione (specifici per
guidatore). In questo caso l’apparecchiatura provvede anche alla
registrazione delle aperture e chiusure del contenitore del foglio di
registrazione. Inoltre, il conducente registra manualmente la targa ed i
chilometri del veicolo, i dati del conducente, la data ed il luogo di
inizio e fine viaggio, i cambi di veicolo effettuati nella stessa
giornata lavorativa.
-
Digitale: Tale
dispositivo memorizza i dati in una memoria elettronica, senza eseguire
alcuna conversione meccanica. E’ dotato di un sistema di memorizzazione
e stampa dei dati riferiti a tutti i conducenti. Ciascuno di essi deve
essere dotato di una card elettronica personale. Il dispositivo registra
anche informazioni su inserimento ed estrazione delle carte, velocità e
distanza percorsa, tempo e attività del conducente, condizioni di guida,
luogo di inizio e di fine viaggio, anomalie e guasti del dispositivo.
Nel caso del cronotachigrafo
digitale:
-
Lo strumento deve essere
“legalizzato” (calibrato) entro 15 gg dalla data d’immatricolazione del
veicolo o della revisione annuale.
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Poste Italiane dovrà pertanto
procedere ad un’operazione di calibrazione dell’intero parco circolante
interessato entro il 31/12/2007. Quindi successivamente, come da normativa,
ogni 12 mesi si dovrà procedere alla calibrazione.
-
Tale strumento viene attivato
dall’uso della Card Azienda e della Card Autista.
B) Card di lettura dei dati
Esistono due tipologie principali di
carte:
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Carta autista:
-
E’ un documento personale,
rilasciato nominativamente dalle camere di commercio. Serve ad
identificare gli autisti e a registrare tutte le informazione
relativamente a periodi di guida, di riposo e alle altre attività.
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Carta azienda:
C) Dotazioni per il rilevamento
delle informazioni
Ogni sito (CMP, CPO o CLR)
dove verrà fatta la raccolta delle informazioni sarà dotato di idonee
apparecchiature, ovvero:
L’attività di scarico delle
informazioni prevede:
-
Per gli autisti la necessità
di inserire la card negli appositi lettori, che sono dotati di display
che comunica inizio, termine e buon fine dell’operazione. Nella norma
tali attività richiedono circa un minuto.
-
Per la memoria dei
cronotachigrafi, il responsabile si deve recare a bordo del mezzo,
inserire la carta azienda, che lo identifica come dipendete di Poste
Italiane S.p.A., inserire l’apposito dispositivo (chiave hardware),
attendere la fine del processo (durata prevista tra i 5 e i 15 minuti
per veicolo). Anche in questo caso è il dispositivo a comunicare il
termine del processo ed il suo buon fine. E’ possibile effettuare lo
scarico anche da più veicoli, data la capacità di memorizzazione della
chiave hardware. Il processo termina con l’inserimento della chiave
nello stesso lettore utilizzato per la lettura delle card autista, che
provvede in autonomia a prelevare le informazioni presenti nella chiave
e al loro trasferimento.
D) Modalità di archiviazione
delle informazioni
Le informazioni scaricate sono, a
norma degli allegati tecnici del regolamento CE 1360/2002, automaticamente
crittografate e i file generati sono protetti da firma digitale. Questo implica
che le informazione in esse contenute non sono intellegibili e ogni eventuale
manomissione dei file stessi rimane tracciata. Questo garantisce che le
informazioni esaminate siano sempre coerenti con quanto registrato dalle
apparecchiature.
Le informazioni scaricate sia dalle
card autista, sia dalle memorie dei cronotachigrafi, non saranno conservate
fisicamente presso i siti di applicazione degli autisti e mezzi, ma
l’infrastruttura tecnologica che sarà predisposta prevede il costante
trasferimento dei file originali su server centralizzati e sottoposti a
procedure di back-up e disaster recovery.
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