ACCORDO RECAPITO
DEL 29 FEBBRAIO 2008
Abbiamo firmato in
tarda nottata i due verbali che si allegano.
Il primo riguarda il
trattamento del maggior traffico collegato alle imminenti
consultazioni elettorali.
Poiché nel passato in
tali occasioni si sono riscontrati comportamenti difformi nei
vari territori si è concordato di uniformare, identificando un
adeguato periodo di riferimento, l’azione aziendale nei vari
territori con il ricorso, qualora necessario, a prestazioni
straordinarie.
Il secondo verbale è
l’accordo riguardante la modifica degli indici parametrici ed
altri aspetti inerenti gli accordi del 25 gennaio e 6 febbraio
u.s., che hanno, modificato l’intesa del 15 settembre 2006.
Con gli interventi
sugli indici si completa il lavoro di riscrittura dell’accordo
del 15 settembre per quel che riguarda lo strumento che serve a
determinare il numero delle zone.
Con l’accordo odierno
abbiamo recuperato un 4% sul parametro riguardante i raccordi ed
abbiamo portato il coefficiente per la determinazione della
parte variabile del tempo di preparazione da 0,08 a 0,082.
E’ stato altresì
ricondotto all’interno dell’indice di affollamento dei centri di
distribuzione interessati il 10 % dei pezzi complessivi di invii
senza indirizzo.
L’inserimento
riguarda il totale dei pezzi e non solo quelli relativi alle due
campagne che vengono inserite nella prestazione ordinaria,
quindi nel concreto vengono calcolate tutte le campagne per le
quali è prevista una erogazione economica aggiuntiva. Su quel
totale si calcola la percentuale del 10% che entra nell’indice
di affollamento e concorre a determinare la prestazione di zona.
Cosa determina in
termini di punteggi complessivi l’intervento sui parametri?
Il calcolo che segue
è ovviamente puramente indicativo poiché nella determinazione
finale delle zone, come è noto, entrano le tipologie e le
classi, oltre che il range di normalità di zona (340/380).
Esso è utile nel
confronto regionale per riscontrare i dati aziendali, che
potrebbero nascondere tentativi di manipolare quelli reali di
traffico nel sistema geopost, che rimane una scatola chiusa
sulla quale al momento non viene data nessuna possibilità di
verifica da parte sindacale.
Casellari: la
modifica del coefficiente per la determinazione della parte
variabile del tempo di preparazione a 0,082 produce una modifica
di punteggio complessivo che sul dato Italia equivale a 90 zone.
Raccordi: il
recupero del 4% medio del punteggio riferito ai raccordi
equivale a 49 zone.
L’affidamento della
ripartizione presso i singoli presidi decentrati di
distribuzione produce un punteggio equivalente, a livello
nazionale, a circa 200 zone (accordo 6 febbraio u.s.).
Il rientro
nell’articolazione universale di circa 40.000 civici ad alto
traffico comporta un conseguente aumento delle zone di questa
articolazione.
Vanno poi aggiunti i
posti assegnati alla ex articolazione speciale confluita nella
dedicata, che sono: 202 fattorini, 260 ulteriori posti
assegnati, 462 totale
Questi sono i numeri
nazionali.
La gestione del
nuovo sistema, se parcellizzata nei singoli CD, non
consentirebbe una gestione ben controllata pertanto è opportuno
che le segreterie regionali approntino un calcolo sommario per
la loro regione come elemento di riferimento per il controllo
dei dati che l’Azienda andrà a fornire.
Nei prossimi giorni
questo dipartimento provvederà a fornire alle sezioni il
programma di calcolo delle zone aggiornato con i nuovi
coefficienti.
Per l’utilizzo del
programma è necessario avere l’indice di affollamento/indice di
frequenza per CPD che l’Azienda è obbligata a fornire e i dati
del viario che possono essere riscontrati sul modello 44R
consegnato (obbligatoriamente) ai portalettere.
Questo consentirà
alle nostre strutture territoriali di verificare, su una
campionatura di uffici, l’esattezza dei dati aziendali.
Questo dipartimento
rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
sull’argomento.
Ricordiamo che,
secondo quanto concordato nell’accordo del 6 febbraio, il nuovo
modello verrà implementato, previo confronto decentrato, in
maniera sperimentale nei centri dove non vi era ancora stata
l’implementazione. A conclusione positiva della sperimentazione
entro il 30 aprile 2008 il modello sarà esteso a tutti i centri
del territorio nazionale.
Nel verbale è stata
affrontata anche la questione delle inidoneità temporanee alle
mansioni di portalettere.
Si è concordato di
accantonare l’attuale prassi utilizzata in maniera unilaterale e
impropria dall’Azienda che, richiamandosi all’articolo 17 del
D.L. 626, utilizzava il medico competente per accertare l’
inidoneità affermata dal lavoratore attraverso un certificato
medico privo di prognosi.
Giova specificare che
se al contrario nel certificato il medico indicava un periodo
temporale preciso, l’Azienda lo considerava una prognosi e
pertanto inizio del periodo di malattia per il tempo indicato
nel certificato.
L’Azienda ha
convenuto di utilizzare da ora in avanti il meccanismo previsto
dall’articolo 5 della legge 300 e richiederà alla competente ASL
di effettuare una visita del dipendente per accertarne la
inidoneità alla mansione.
Entro una settimana
dalla presentazione del certificato l’Azienda attiverà la
procedura indicata.
Da quel momento il
lavoratore sarà applicato a servizi interni in ambito COO nel
proprio ufficio o in quello più vicino per prossimità
territoriale ove vi siano posti disponibili riferiti alla sua
categoria di inquadramento e compatibili con lo stato fisico
dichiarato.
Ove non ci fossero
posti disponibili sarà applicato al CMP di riferimento.
Tutta la materia
sarà monitorata a livello regionale per sanare eventuali
criticità che dovessero emergere.
Per tutto il tempo di
tale applicazione temporanea al dipendente sarà riconosciuta la
indennità di trasferta di cui all’articolo 42 del vigente CCNL.
Il portalettere
durante l’assegnazione provvisoria manterrà comunque la
titolarità della propria zona per un periodo di 3 mesi, decorsi
i quali la zona potrà essere attribuita ad altro personale.
Infine nel verbale si
è concordato di attivare un ulteriore confronto sul tema della
copertura del servizio, dei meccanismi di sostituzione e di
flessibilità da colludersi entro il 30 aprile p.v.
NUOVE MODALITA’
PER RASSEGNARE LE DIMISSIONI DAL SERVIZIO
A seguito di quanto previsto dalla Legge 188/’07 (recante
disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie) e dal Decreto
interministeriale 21 gennaio 2008, a partire dal 5 marzo
p.v. il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni
dal servizio dovrà necessariamente avvalersi del MDV (Modulo
Dimissioni Volontarie), messo a disposizione dal Ministero del
Lavoro; il mancato utilizzo del MDV rende le dimissioni dal
servizio NULLE e quindi prive di effetto.
Nella pratica il lavoratore che voglia dimettersi dal servizio
dovrà acquisire presso Comuni, Centri per l’impiego, Direzioni
provinciali del lavoro e – dopo la stipula di apposite
convenzioni – sindacati e patronati – il MDV oppure dovrà
registrarsi personalmente sul sito web del Ministero del lavoro
(www.lavoro.gov.it), compilare on-line il MDV, inviarlo in via
informatica, stampare la copia da consegnare al datore di
lavoro.
Cordiali saluti
MARIO PETITTO - SEGRETARIO GENERALE /FIRMATO/