NUOVA
NORMATIVA PER LE DIMISSIONI DAL LAVORO
Facciamo
seguito alle precedenti comunicazioni in materia ed informiamo
che è stata emanata la Circolare interpretativa del Ministero
del Lavoro n.16 del 4 marzo 2008, che alleghiamo.
La nuova
normativa, come noto, è operativa dal 5 marzo e riguarda tutti i
contratti di lavoro.
Secondo le
nuove regole la lettera di dimissioni dovrà essere presentata,
pena nullita', su appositi moduli informatici resi disponibili
in apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro
(www.lavoro.gov.it).
I moduli
riportano un codice progressivo di identificazione ed hanno
validita' di quindici giorni dalla data di emissione.
Secondo
l’interpretazione fornita dalla circolare il lavoratore che
intende dimettersi deve obbligatoriamente utilizzare uno dei
soggetti indicati dalla legge stessa (direzioni provinciali del
lavoro, uffici comunali, centri per l'impiego, organizzazioni
sindacali dei lavoratori e patronati) che fungerà da
“certificatore” della volontà del lavoratore, e deve
obbligatoriamente presentare le dimissioni utilizzando una
procedura “on line”, tramite la quale il modulo viene inviato
direttamente al Ministero del lavoro, mentre la legge lasciava
aperta la strada del modulo “cartaceo” ed indicava i soggetti
intermediari soltanto come soggetti abilitati a rendere
disponibili i moduli stessi.
In definitiva
la procedura (punto 6 della Circolare) è la seguente: il
lavoratore compila, tramite uno dei soggetti abilitati,
il modulo on-line, al quale viene attribuito un codice. Al
termine della procedura viene attribuita al modulo una ricevuta
che contiene tutti i dati contenuti nel modulo, che deve essere
stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro.
Il lavoratore
può pre-compilare il modulo on-line, ma dovrà comunque
rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati per la “validazione”
del modulo stesso.
Si fa presente
che la possibilità per organizzazioni sindacali e patronati di
fare parte dei soggetti abilitati non è automatica, bensì
vincolata ad apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate
con modalità da stabilire con decreto del ministro del lavoro,
che non è stato ancora emanato.
Va segnalato
che la circolare citata precisa che la nuova disciplina non è
applicabile agli accordi di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro (lasciando così aperta una scappatoia
alle dimissioni forzate, che è proprio quello che la legge
voleva evitare) né alle dimissioni unilaterali del
lavoratore nel periodo di prova.