L’AZIENDA PREDISPONE LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE OPERAZIONI AI VIDEOTERMINALI DI SPORTELLO!
E’ stato presentato all’Organismo Paritetico Nazionale, un progetto finalizzato a verificare se il lavoro degli sportellisti può determinare la inclusione degli stessi ( o di una parte rilevante di essi) fra i videoterminalisti e determinare conseguentemente l’attivazione , per questi lavoratori, delle misure previste per tale tipologia lavorativa.
Da molti anni la questione dell’inclusione degli sportellisti ( o parte rilevante di essi) fra i videoterminalisti è uno dei “cavalli di battaglia” di questa organizzazione e pertanto abbiamo accolto con favore la decisione aziendale. Fino ad oggi l’Azienda aveva usato come metodologia di rilevazione il metodo della media dei tempi delle operazioni e sulla scorta di tale metodo aveva sempre escluso tutti gli sportellisti dalla qualifica di videoterminalisti.
Oggi ci è stato presentato un progetto. L’Azienda ha elaborato un software (SISTEMA WODSE) che registra i tempi di applicazione alle apparecchiature elettroniche in automatico per un periodo di tre mesi in un campione significativo di uffici : 3.600(comprendendo tutte le tipologie di cluster). Si tratta in pratica del passaggio dal metodo della media dei tempi, che noi abbiamo sempre contestato, al metodo delle osservazioni continue, che è il più favorevole ai lavoratori.
La sicurezza del lavoro ai videoterminali, è disciplinata dal titolo VI del D.Lgs. 626/94. A fronte di quanto espresso nell’art.52 comma 1 il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
La norma di legge prevede inoltre per il datore di lavoro il compito di individuare i c.d. videoterminalisti, lavoratori che utilizzano le attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali…(art.51). Per tali lavoratori sono previste una serie di misure di tutela quali l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria. L’articolo 51 comma 1 let. c) del decreto dispone che le venti ore siano da riferirsi all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.
Il criterio guida risiede nel fatto che l’utilizzo dell’attrezzatura debba essere funzionale al raggiungimento delle finalità previste dall’impiego dell’attrezzatura stessa.