CASSETTE
DOMICILIARI:
L'AZIENDA SENSIBILIZZERA' LA CLIENTELA?
Un recente decreto
ministeriale, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce ancora meglio
le caratteristiche delle cassette domiciliari per la consegna della
corrispondenza da parte dei portalettere. E' evidente che i tempi sempre
piu' stretti di lavorazione delle
corrispondenze e l'aumento degli infortuni nel recapito necessitano di alcune
semplificazioni organizzative che agevolino il lavoro del portalettere
riducendone i rischi.
Ci
aspettiamo quindi che l'azienda attui una massiccia campagna di informazione nei
confronti della
clientela affinche'
non siano come sempre solo
gli addetti a dover osservare i regolamenti...
(DM
Sviluppo economico 1 ottobre 2008)
GU n. 242 del 15.10.2008
Articolo 21
Cassette domiciliari
Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili
al portalettere installate
dal
destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e
l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza
difficoltà.
I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono
ai necessari
adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverrà presso l'ufficio postale
previo avviso di giacenza.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa
uso.
In mancanza
l'invio è
restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica
via o comunque in
luogo liberamente accessibile,
salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli
edifici adibiti a sede
d'impresa,
le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.