BONUS
STRAORDINARIO: MODULO E ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i
moduli e le istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario
per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza”
previsto dal decreto-legge 185/2008.
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni
dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge
citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota..
L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei
familiari in cui sia presente un “componente
portatore di handicap”. Come noto il
decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus
straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale
complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per
“componente portatore
di handicap” si intende esclusivamente il
figlio con handicap
a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei
potenziali interessati.
Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap”
ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, cioè all’handicap
con connotazione di gravità..
Rimangono, quindi,
esclusi dalla concessione del bonus:
·
i
disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano
un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
·
i
disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano
titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai
15.000 euro l’anno;
·
i
contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti
(diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo
superiore ai 20 mila euro annui;
·
i
lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla
composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico
con handicap grave.
Rimangono, inoltre,
esclusi dalla concessione del
bonus maggiorato a 1000 euro:
·
i
disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano
un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile)
inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
·
i
contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti
(diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo
inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e
i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
·
i
contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito
redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità
per minorazioni civili);
·
i
contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con
un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza
connotazione di gravità.
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte
riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella
nostra nota precedente.
A quanto
ammonta il bonus
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato
una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo
familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non
siano pensionati e con reddito da pensione..
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi
dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
200 euro,
per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non
superiore a 15 mila
euro.
300 euro,
per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a
17 mila euro.
450 euro,
per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a
17 mila euro.
500 euro,
per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non
superiore a 20 mila
euro.
600 euro
, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non
superiore a 20 mila
euro.
1.000 euro,
per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non
superiore a 22 mila
euro.
1.000 euro,
per il nucleo familiare in cui “vi siano figli a carico del
richiedente portatori
di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della
legge 5 febbraio 1992,
n. 104, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro 35.000,00.”
Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate
restringe di molto il concetto dell’handicap ai fini della
concessione dei bonus, introducendo l’elemento della gravità ed
escludendo dal computo gli altri familiari, pur con handicap,
che non siano strettamente i figli a carico.
L’interpretazione proposta
dall’Agenzia delle entrate lascia quindi il margine a
contestazioni che certamente non mancheranno..
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali
né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non
occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.
Come si
calcola il reddito
Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in
considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo
ammontare..
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa
riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica
equivalente), ma alla
mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiaree,
cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente
vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
·
da lavoro dipendente
·
redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a
progetto, lavori socialmente utili ecc.)
·
lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi
richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da
indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
·
redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri
redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500
euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in
modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra
elencati vanno sommati
al reddito derivante dal possesso di terreni e
fabbricati compresa la rendita
dell’abitazione principale
e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus
sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente
dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di
un figlio a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche
per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come
noto, sono escluse da imposizione IRPEF.
Quale nucleo
familiare?
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto
dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre
al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli
adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori,
generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che
siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i
relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado
di parentela con il richiedente..
Redditi e
nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al
reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a
quella del 2008..
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il
nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di
presentazione.
A chi
presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia
delle Entrate..
I moduli sono due:
·
il primo modulo
è quello da usare se si presenta la domanda al
sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o
l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il
2007, il termine ultimo è il
31 gennaio 2009. È il
31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
·
il secondo modulo
è quello da usare se si presenta la domanda direttamente
all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31
marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla
composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si
assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad
un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale).
Il decreto-legge e l’Agenzia delle entrate non sono chiari
sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole
provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi
civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di
fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore
(INPS).
Come avviene
il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta
(datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente
pensionistico)..
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i
contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle
pensioni e che nel mese successivo versa agli enti
previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua
i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e
contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei
bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati
e su quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i
lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i
pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia
delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro
autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure
far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi
del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la
domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30
giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la
domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e
le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di
invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni
pensionistiche assistenziali.
Presso questa
Segreteria Provinciale sono disponibili i modelli per la
presentazione della domanda al sostituto d'imposta e le relative
istruzioni.