Lavoro notturno e familiari di persone disabili- lunedì 16 marzo 2009
Lavoro notturno e familiari di persone disabili: Risoluzione del Ministero del
Lavoro
Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità” (Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151, articolo 53), si occupa anche svolgimento del lavoro
notturno prevedendo che alcune categorie di lavoratori non debbano
obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro notturno.
Le categorie interessate da questa agevolazione sono tre.
La prima categoria interessata dall'agevolazione sono le lavoratrici madri di un
figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con
le stesse.
La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza
dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro.
Ma la normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere
obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che
“abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 104”.
La Risoluzione
Fino ad oggi non era chiaro che cosa si intendesse con la
locuzione "a carico".
Lo ha chiarito, rispondendo ad un interpello, il Ministero del lavoro con la
Risoluzione n. 4 del 6 febbraio scorso.
Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992
(che pur non tratta di lavoro notturno), sostenendo che la definizione “a
carico” vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a
proposito della concessione dei permessi lavorativi.
Pertanto il disabile va considerato “a proprio carico” anche si fini
dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi
effettiva assistenza.
Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della
Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 90, adottando il principio che “tale
assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i
caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze
della persona con disabilità in situazione di gravità.”
Va ricordato che l’INPS non ha mai precisato i concetti di “sistematicità” e
“adeguatezza”, lasciano quindi ampio margine interpretativo alla proprie Sedi
periferiche e ai datori di lavoro.
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