DANNO BIOLOGICO
DA RAPINA: IMPORTANTE SENTENZA A FOGGIA!
Impiegato postale
risarcito del danno biologico sofferto per aver dovuto subire in pochi anni tre
rapine a mano armata.
Impiegato di un Ufficio Postale della provincia di Foggia "sopporta" tre rapine
a mano armata nell'arco
di dieci anni di servizio allo sportello: La società Poste Italiane condannata
dalla Corte di Appello
di Bari a risarcirlo del danno morale sofferto per tali episodi.
Un ex
dipendente della società Poste Italiane si è visto riconoscere dalla Corte di
Appello di
Bari la
somma di 125mila euro a titolo di risarcimento da "danno biologico", sofferto a
seguito di
ben tre
episodi di rapina a mano armata, che lo hanno visto "sfortunato protagonista in
negativo", presso
l'agenzia postale nella quale prestava il proprio servizio lavorativo.
Tra il
1989 ed il 2001 il povero impiegato aveva per ben tre volte dovuto vivere
"forzatamente"
la
triste esperienza di essere costretto, sotto la minaccia delle armi, ad aprire
la cassaforte di un
Ufficio Postale della città di San Severo (Fg) , a cui era addetto, e a
consegnare i valori in essa
contenuti.
Una
avventura che aveva segnato il dipendente postale così profondamente da farlo
cadere in uno stato di profonda prostrazione fisica/psichica tale da indurlo ad
iniziare un vero e proprio calvario medico
legale per vedersi riconosciute le infermità derivanti da quegli episodi
criminosi subiti. Dopo le rapine,
infatti, l' impiegato aveva avviato presso l'Inail le pratiche per il
riconoscimento dell'invalidità e , nel contempo, si era rivolto al Tribunale di
Foggia - Sezione Lavoro- per ottenere
dall'ente Poste Italiane un'adeguata indennità per il danno biologico subito
a seguito degli episodi incriminati.
Il
Giudice del lavoro di Foggia aveva rigettato , però, nel 2003, il ricorso
avanzato, ritenendo
che
l'ex dipendente postale non avesse dimostrato il nesso di casualità tra il
disturbo biologico e
le tre
rapine a mano armata, subite nell'arco dei dieci anni di lavoro presso l'ufficio
postale di San Severo,
preso reiteratamente di mira dai rapinatori.
Ma la
Corte di Appello di Bari, a distanza di sei anni dalla pronuncia negativa in
primo grado,
ha
ribaltato la decisione del Tribunale foggiano, riconoscendo, nella propria
recente sentenza, la
responsabilità dell'Ente Poste Italiane nella vicenda oggetto di controversia.
La
novità introdotta dalla sentenza della magistratura del lavoro barese consiste
nell'aver riconosciuto, a sfavore della società Poste Italiane, un principio di
responsabilità giuridica
applicato, sino ad ora, solo
agli istituti di credito/banche.
Nella
sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso dell'ex
impiegato
postale
e ha condannato le Poste Italiane al risarcimento del danno morale/biologico,
quantificato in euro
125 mila, la magistratura del lavoro barese ha ,infatti, affermato che " &.In
caso di attività aziendale che comporti
rischi extralavorativi prevedibili ed evitabili alla stregua
dei comuni criteri di diligenza, il datore di
lavoro che non abbia predisposto gli adeguati mezzi di tutela o li abbia
predisposti in misura non idonea, risponde del danno subito dal
dipendente& .nella fattispecie, è stata
ritenuta la responsabilità dell' Ente Poste Italiane per inadeguatezza del
livello di sicurezza, stante il nesso causale tra l'omissione delle misure di
sicurezza, obbligatorie ex art. 2087
c.c., e il danno morale riportato dal dipendente a seguito dei tre
episodi di rapina."
La
Corte di Appello di Bari ha poi precisato che " come gia sostenuto dalla
Cassazione Civile ,
sezione
lavoro, con la sentenza del 20 aprile 1998 , n. 4012, nel danno sopportato dal
lavoratore in
conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli
obblighi di sicurezza impostigli dall'art.
2087 codice civile, rientra anche il danno morale quante volte da
quella inosservanza siano derivate al
dipendente lesioni personali o uno stato di malattia,
acquisendo in tal caso la condotta del datore anche un rilievo penale che
giustifica l'attribuzione del risarcimento ex art. 2059 del codice
civile."
In
conclusione, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, l'obbligo
dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisico/psichica dei propri dipendenti impone l'adozione ed il
mantenimento non solo di misure di tipo
igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le
comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta
integrità nell'ambiente od in costanza
di lavoro in relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate
direttamente, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi,
in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate
imprese , in particolare, banche ma
anche, come nel caso di specie, uffici postali. Tutto questo alla stregua sia
del rilievo costituzionale del diritto
alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede
(art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
Foggia,
14 maggio 2009 Avv. Eugenio Gargiulo |