E’ stata depositata oggi la
sentenza n. 214/2009 della corte che dichiara l’illegittimità
dell’art. 4 bis del D.lgs. 368/2001.
Le cause relative alla nullità dei
contratti a termine stipulati dopo il 2001 possono quindi
proseguire e portare alla ricostituzione del rapporto di lavoro
con Poste italiane.
La sentenza dichiara poi non
fondata la questione di legittimità dell’art. 1 del D.lgs.
368/2001, ma dice che in caso di esigenze sostitutive va
indicato il nome del lavoratore sostituito.
Dichiara invece legittimo l’art. 2,
comma 1 bis (causale finanziaria, giustificando la disparità di
trattamento dei lavoratori di Poste con la importanza del
servizio postale).
Sul punto la sentenza è certamente
lacunosa e non risolve, anzi lascia intatte, le questioni
relative alla reiterazione dei contratti e l’applicabilità della
norma agli addetti ai servizi finanziari.
Sul punto si tornerà con un
commento più approfondito.
Lo studio insisterà per una
pronuncia, su tale ultima norma di legge, da parte della Corte
di Giustizia delle comunità europee.