DALLA SEGRETERIA NAZIONALE- martedì 12 gennaio 2010
NORMATIVA PENSIONISTICA: NOVITA’ DAL 2010
La legge
n. 247 del 23 luglio 2007 ha modificato in parte la disciplina pensionistica
introdotta dalla legge n. 243 de 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni);
di seguito riportiamo un riepilogo delle norme – vecchie e nuove - che
regolano la previdenza obbligatoria per i lavoratori di Poste Italiane SpA.
*SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il sistema
previdenziale contributivo riguarda tutti i lavoratori che siano stati assunti a
partire dal 1.1.1996.
REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA Per
l’accesso alla pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, rimangono
confermati i requisiti anagrafici richiesti dalla precedente normativa. Il diritto
al trattamento pensionistico si matura con il raggiungimento dell’età
pensionabile prevista per le donne e per gli uomini (60 e 65) congiuntamente
ad un minimo di cinque (5) anni di contribuzione purché l’importo pensionistico
da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale INPS. E’ da
ritenere che nel settore postenon ci siano, fino all’anno 2020
circa, lavoratori interessati alla pensione di vecchiaia con il metodo
contributivo. CALCOLO
DELLA PENSIONE Alla fine
del periodo lavorativo i contributi versati sono sommati per dare origine alla
base contributiva chiamata “montante individuale”, sul quale calcolare l’importo
della pensione. La
pensione si calcola: ·Individuando la
retribuzione di ogni anno lavorato; ·Calcolando
l’ammontare dei contributi di ogni anno, pari al 33%della retribuzione annua; ·Rivalutando
questi contributi sulla base degli indici ISTAT con meccanismo composto; ·Moltiplicando il
montante per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge che è
legato all’età; con decorrenza 1° gennaio 2010 - a seguito della
modifica introdotta dalla legge 247/’07 (vedi tabella A) che supera le
previsioni della legge 335/’95 – il coefficiente si abbassa e va
da un minimo del 4,419% (a 57 anni) ad un massimo del 5,620% (a 65 anni).
Tabella A (nuovi
coefficienti di calcolo per le pensioni erogate con metodo contributivo in
vigore da 1.1.2010)
Età
coefficiente di trasformazione
57
4,419%
58
4,538%
59
4,664%
60
4,798%
61
4,940%
62
5,093%
63
5,257%
64
5,432%
65
5,620%
Risulta
quindi del tutto rafforzata la necessità, soprattutto per le giovani
generazioni, di disporre della copertura integrativa della previdenza
complementare.
*SISTEMA RETRIBUTIVO Il sistema
pensionistico retributivo riguarda tutti i lavoratori che alla data del
31.12.1995 avevano maturato una anzianità di lavoro pari o superiore a 18
anni.
REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIALa pensione di
vecchiaia si consegue nel sistema retributivo quando si raggiungono i
requisiti di età, che attualmente sono, nel settore privato, 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne, ed il requisito contributivo minimo di 20 anni (15
per coloro che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1992). Alla modifica apportata dalla tabella a della legge 24
dicembre 2007 n. 247 non sono interessati i lavoratori e le lavoratrice
che alla data del 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione
perché il loro sistema di calcolo della pensione è legato interamente
alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (quota A e
quota B).
PENSIONE DI ANZIANITA’
Dal 1°
luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità si matura a condizione che
il lavoratore raggiunga la quota minima prevista dalla tabella che segue che è
determinata dalla somma dei requisiti anagrafici e della anzianità contributiva
(cosiddetta “quota”).
dal 01/07/2009 al 31/12/2009
59 + 36 - oppure 60+35 (quota 95)
2010
59 + 36 - oppure 60
+ 35 (quota 95)
2011
60 + 36 - oppure 61
+ 35 (quota 96)
2012
60 + 36 - oppure 61
+ 35 (quota 96)
2013
61 + 36 - oppure 62
+ 35 (quota 97)
2014
61 + 36 - oppure 62
+ 35 (quota 97)
DIRITTI
ACQUISITIIl
lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di
anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n. 243 (anni 35 di contributi e 57
di età), ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità mantiene i diritti acquisiti; a tal fine può chiedere
alla propria Azienda (Poste spa) la certificazione di tale diritto. I periodi
di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto
alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della
prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore
della legge 243/2004. Il diritto
alla prestazione pensionistica può essere liberamente esercitato in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei previsti requisiti,
indipendentemente da ogni nuova modifica della normativa. CALCOLO
DELLA PENSIONENel
sistema retributivo la pensione si calcola avendo a riferimento le retribuzioni
percepite, secondo lo schema previdenziale tradizionale. In
particolare la pensione avrà una parte A (calcolata utilizzando l’ultima
retribuzione per gli anni lavorati fino al 31.12.1992) ed una parte B (calcolata
utilizzando la media delle retribuzioni più recenti per gli anni lavorati dal
1993 fino al momento della cessazione dal servizio).
*SISTEMA MISTO (RETRIBUTIVO + CONTRIBUTIVO) Questo
sistema pensionistico si applica ai lavoratori che al 31.12.1995 già lavoravano
ma avevano una anzianità di servizio inferiore a 18 anni.
REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA/ANZIANITA’I
requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia per questi
lavoratori sono gli stessi previsti per il sistema retributivo. CALCOLO
DELLA PENSIONELa
pensione viene calcolata con il sistema retributivo per gli anni maturati fino
al 31/12/995 (quota A fino al 31/12/92 – quota B dal 1° gennaio 93 al 31
dicembre 95); dal 1° gennaio 96 in poi la pensione si calcola invece con
sistema contributivo. Questi
lavoratori sono interessati alla modifica apportata dalla legge 247/2007 ai
coefficienti di trasformazione per il periodo di calcolo con il sistema
contributivo.
*************
*ACCESSO AI TRATTAMANTI PENSIONISTICI (FINESTRE) Con
riferimento alla decorrenza della pensione la legge 243/2004 ha ridotto da
quattro (4) a due(2) il numero delle finestre di accesso alla
pensione di anzianità e alle pensioni liquidate con il sistema contributivo a
soggetti con età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini. Il
lavoratore che matura i requisiti previsti nel primo semestre dell’anno,
percepirà la pensione il primo gennaio successivo e quello che matura i
requisiti nel secondo semestre, il primo luglio dell’anno successivo.
PENSIONI DI ANZIANITA’ CON CONTRIBUTI PARI O SUPERIORE A 40 ANNI.Anche le
pensioni concesse per la massima anzianità contributiva di 40 anni sono soggette
al meccanismo dellecosiddette finestre, che rimangono quattro,con le
decorrenze previste dall’art.1,comma 29 della legge 335/1995 che di seguito
riportiamo:
Possesso dei
requisiti
decorrenza
pensione
1° trimestre
1° luglio (con 57
anni di età entro il 30 giugno)
1° gennaio (con età
inferiore a 57 anni)
2°
trimestre
1° ottobre (con 57
anni di età entro il 30 settembre)
1° gennaio (con età
inferiore a 57 anni)
3° trimestre
1° gennaio anno
successivo
4° trimestre
1° aprile anno
successivo
PENSIONI DI VECCHIAIAAltra
novità introdotta dalla legge 243 riguarda le pensioni di vecchiaia alle quali
vengono estese le cosiddette “finestre”, che sono quattro secondo lo schema che
segue:
Possesso dei
requisiti
decorrenza pensione
1° trimestre
1° luglio
2° trimestre
1° ottobre
3° trimestre
1° gennaio anno successivo
4° trimestre
1° aprile anno successivo
*************
*ALTRE NOTIZIE UTILI
RICALCOLO PENSIONI CON OLTRE 40 ANNI DI CONTRIBUTI
Trattasi
di una miglioria per coloro i quali, andati in quiescenza con oltre 40 anni di
contributi, hanno percepito negli ultimi anni cospicue somme relative alle
indennità accessorie. In
sostanza, la quota massima da prendere in considerazione per il calcolo della
pensione è l’80% e viene così quantificata: fino al 31 – 12 – 1992 l’aliquota
maturata serve a quantificare la quota “A” mentre le somme delle aliquote
maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla data della quiescenza servono a
quantificare la quota “B”. E’ ovvio
che una persona che posta in quiescenza con oltre 40 anni di contributi, supera
abbondantemente la quota massima dell’80%. Questo potrebbe far si che la sua
pensione venga calcolata maggiormente con le aliquote maturate con la quota “A”
e non con quelle maturate con la quota “B” , andando a sacrificare quei cospicui
emolumenti accessori di cui si fa cenno sopra. La
normativa è favorevole solo a coloro che negli ultimi anni hanno percepito
grosse cifre di indennità accessorie, quale ad esempio lo straordinario. La
riliquidazione della pensione in questione non avviene d’ufficio bensì solo a
seguito di specifica domanda dell’interessato. Conviene
quindi far presentare apposita istanza all’IPOST da parte dei pensionati
richiedendo l’applicazione del trattamento più favorevole.
PENSIONE DIRETTA PER INABILITA’ FISICA
Inabilità al lavoro
La
pensione di inabilità può essere erogata quando il lavoratore è inabile
all’attività lavorativa. I
requisiti necessari per aver diritto alla prestazione sono:·Anzianità
contributiva minima di 14 anni 11 mesi e 16 giorni;·Inabilità ad
attività lavorativa. Hanno
diritto alla prestazione i dipendenti di Poste Italiane e delle società
collegate e la decorrenza della pensione è il primo giorno successivo alla
dispensa dal servizio.La
prestazione si ottiene a domanda dell’interessato, da presentare a Poste
Italiane che predispone la visita medica presso la ASL.La durata
della pensione è vitalizia.
Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro A
decorrere dal 1° gennaio 1996, nei confronti di chi cessa dal servizio per
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente
da causa di servizio, è prevista l’erogazione di un trattamento di pensione
calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata aumentata di un
ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione ed il compimento dell’età
pensionabile. La
pensione non può superare l’80% dell’importo preso a base nè l’importo spettante
nel caso di pensione privilegiata nè l’anzianità massima di 40 anni. Gli
accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni mediche istituite
presso gli Ospedali militari. I
requisiti per aver diritto alla prestazione sono: ·5 anni di
iscrizione al fondo di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. La
prestazione si ottiene a domanda dell’iscritto da presentare alla
Filiale/struttura di appartenenza di Poste italiane. L’aumento
dell’anzianità avviene:·Per i soggetti
che al 31-12-95 avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni
l’incremento è riferito agli anni mancanti tra l’età alla data della cessazione
e quella di anni 65,sia per le donne che per gli uomini; ·Per i
soggetti che alla data del 31-12-1995 avevano maturato un’anzianità contributiva
inferiore ad anni 18, l’incremento è riferito agli anni mancanti tra l’età alla
data della cessazione e quella di anni 60.
BENEFICI ECONOMICI DI CUI AGLI ARTT. 43 E 44 DEL RDL 1290 DEL 30/9/1922Questi
benefici competono ai mutilati, agli invalidi per servizio e, per effetto
della legge 15 luglio 1950 n° 539, ai congiunti dei caduti per servizio.I benefici
consistonoin incrementi stipendiali pari al 2,50 % per le infermità
ascritte alle prime sei categorie e pari all’1,25% per quelle ascritte alle
ultime due categorie di cui al Dpr 30 dicembre 1981 n 834.Gli stessi
benefici spettano anche al personale in quiescenza, purchè abbia ottenuto in
costanza di rapporto di lavoro ed in ogni caso entro il 26/11/1994, il
riconoscimento della “ causa di servizio” (parere n° 452 del 13/12/1999 sezione
terza del Consiglio di Stato). Gli
interessati a detti benefici possono inoltrare domanda a Poste Italiane: quelli
in servizio per segnalare il diritto mentre quelli già in quiescenza, per
ottenere il riconoscimento.Nella base
di calcolo, va considerata anche la RIA.Per il
disposto del secondo comma dell’articolo 2 del Dpr 296/1939 modificato
dall’art. 2 della legge 428/1985, i benefici di cui sopra, sono soggetti alla
prescrizione quinquennale relativamente alle singole mensilità arretrate. A cura del
Dipartimento Previdenza e della Segreteria Nazionale SLP CISL
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Prescrizioni La risposta del nostro RLS a una *sigla sindacale minoritaria* che si è svegliata dopo un lungo letargo.
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