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DALLA SEGRETERIA NAZIONALE - martedì 12 gennaio 2010
NORMATIVA PENSIONISTICA: NOVITA’ DAL 2010
 
La legge n. 247 del 23 luglio 2007  ha modificato in parte la disciplina pensionistica introdotta dalla legge n. 243 de 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni); di seguito riportiamo un riepilogo delle norme – vecchie e nuove - che regolano la previdenza obbligatoria per i lavoratori di Poste Italiane SpA.
 

*SISTEMA CONTRIBUTIVO


Il sistema previdenziale contributivo riguarda tutti i lavoratori che siano stati assunti a partire dal 1.1.1996.

REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, rimangono confermati i requisiti anagrafici richiesti dalla precedente normativa.

Il diritto al trattamento pensionistico si matura con il raggiungimento dell’età pensionabile prevista  per le donne e per gli uomini (60 e 65)  congiuntamente ad un minimo di cinque (5) anni di contribuzione purché l’importo pensionistico da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale INPS.

E’  da ritenere che nel settore poste non ci siano, fino all’anno 2020 circa, lavoratori interessati  alla pensione di vecchiaia con il metodo contributivo.

CALCOLO DELLA PENSIONE
Alla  fine del periodo lavorativo i contributi versati sono sommati per dare origine alla base contributiva chiamata “montante individuale”, sul quale calcolare l’importo della pensione.
La pensione si calcola:
·          Individuando la retribuzione di ogni anno lavorato;
·          Calcolando l’ammontare dei contributi di ogni anno, pari al 33%della retribuzione annua;
·          Rivalutando questi contributi sulla base degli indici ISTAT  con meccanismo composto;
·          Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge che è legato all’età; con decorrenza 1° gennaio 2010 - a seguito della modifica introdotta dalla legge 247/’07 (vedi tabella A) che supera le previsioni della legge  335/’95 – il coefficiente si abbassa e va da un minimo del 4,419% (a 57 anni) ad un massimo del 5,620% (a 65 anni).

Tabella  A
(nuovi coefficienti di calcolo per le pensioni erogate con metodo contributivo in vigore da 1.1.2010)
 

Età

coefficiente di trasformazione
57 4,419%
58 4,538%
59 4,664%
60 4,798%
61 4,940%
62 5,093%
63 5,257%
64 5,432%
65 5,620%

Risulta quindi del tutto rafforzata la necessità, soprattutto per le giovani generazioni, di disporre della copertura integrativa della previdenza complementare.

*SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema pensionistico retributivo riguarda tutti i lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità di lavoro pari o superiore a 18 anni.

REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia si consegue nel sistema retributivo quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono, nel settore privato, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ed il requisito contributivo  minimo di 20 anni (15 per coloro che  erano in servizio alla data del 31 dicembre 1992).

Alla modifica apportata dalla tabella a della legge 24 dicembre 2007 n. 247 non sono interessati i lavoratori e le lavoratrice che alla data del 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione perché il loro sistema di calcolo della pensione è legato interamente alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (quota A e quota B).

 

PENSIONE DI ANZIANITA’

Dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità si matura a condizione che il lavoratore raggiunga la quota minima prevista dalla tabella che segue che è determinata dalla somma dei requisiti anagrafici e della anzianità contributiva (cosiddetta “quota”).

 

dal 01/07/2009 al 31/12/2009            

59 + 36  - oppure 60+35 (quota 95)


 

 

2010

59 + 36 - oppure 60 + 35 (quota 95)

2011

60 + 36 - oppure 61 + 35 (quota 96)

2012

60 + 36 - oppure 61 + 35 (quota 96)

2013

61 + 36 - oppure 62 + 35 (quota 97)

2014

61 + 36 - oppure 62 + 35 (quota 97)      


DIRITTI ACQUISITI
Il lavoratore  che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva  previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n. 243 (anni  35 di contributi e 57 di età), ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia  o di anzianità mantiene i diritti acquisiti; a tal fine può chiedere alla propria Azienda (Poste spa) la  certificazione di tale diritto.

I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo  dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti  prima della data di entrata in vigore della legge 243/2004.

Il diritto alla prestazione pensionistica può essere liberamente esercitato in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei previsti requisiti, indipendentemente da ogni nuova modifica della normativa.

CALCOLO DELLA PENSIONE
Nel sistema retributivo la pensione si calcola avendo a riferimento le retribuzioni percepite, secondo lo schema previdenziale tradizionale.

In particolare la pensione avrà una parte A (calcolata utilizzando l’ultima retribuzione per gli anni lavorati fino al 31.12.1992) ed una parte B (calcolata utilizzando la media delle retribuzioni più recenti per gli anni lavorati dal 1993 fino al momento della cessazione dal servizio).

*SISTEMA MISTO (RETRIBUTIVO + CONTRIBUTIVO)

Questo sistema pensionistico si applica ai lavoratori che al 31.12.1995 già lavoravano ma avevano una anzianità di servizio inferiore a 18 anni.

REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA/ANZIANITA’
I requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia per questi lavoratori sono gli stessi previsti per il sistema retributivo.

CALCOLO DELLA PENSIONE
La pensione viene calcolata con il sistema retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/995 (quota A fino al 31/12/92 – quota B dal 1° gennaio 93 al 31 dicembre 95);  dal 1° gennaio 96 in poi la pensione si calcola invece con sistema contributivo.

Questi lavoratori sono interessati alla modifica apportata dalla legge 247/2007 ai coefficienti di trasformazione per il periodo di calcolo con il sistema contributivo.

************* 

*ACCESSO AI TRATTAMANTI PENSIONISTICI  (FINESTRE)

Con riferimento alla decorrenza della pensione la legge 243/2004 ha ridotto da  quattro (4) a due (2) il numero delle finestre  di accesso alla pensione di anzianità e alle pensioni liquidate con il sistema contributivo a soggetti con età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini.

Il lavoratore che matura i requisiti  previsti nel primo semestre dell’anno, percepirà la pensione il primo gennaio successivo e quello che matura i requisiti nel secondo semestre,  il primo luglio dell’anno successivo.

PENSIONI DI ANZIANITA’ CON CONTRIBUTI PARI O SUPERIORE A 40 ANNI.
Anche le pensioni concesse per la massima anzianità contributiva di 40 anni sono soggette al meccanismo delle cosiddette  finestre, che rimangono quattro,con le decorrenze previste dall’art.1,comma 29 della legge 335/1995 che di seguito riportiamo:

Possesso dei requisiti  decorrenza pensione
   
1° trimestre 1° luglio (con 57 anni di età entro il 30 giugno)
  1° gennaio (con età inferiore a 57 anni)
   
2° trimestre 1° ottobre (con 57 anni di età entro il 30 settembre)
  1° gennaio (con età inferiore a 57 anni)
   
3° trimestre 1° gennaio anno successivo
   
4° trimestre 1° aprile anno successivo

PENSIONI DI VECCHIAIA
Altra novità introdotta dalla legge 243 riguarda le pensioni di vecchiaia alle quali vengono estese le cosiddette “finestre”, che sono quattro secondo lo schema che segue:

Possesso dei requisiti                          decorrenza pensione
   
1° trimestre 1° luglio
2° trimestre 1° ottobre
3° trimestre 1° gennaio anno successivo
4° trimestre 1° aprile  anno successivo

************* 

*ALTRE NOTIZIE UTILI 

RICALCOLO PENSIONI CON OLTRE 40 ANNI DI CONTRIBUTI
Trattasi di una miglioria per coloro i quali, andati in quiescenza con oltre 40 anni di contributi, hanno percepito negli ultimi anni cospicue somme relative alle indennità accessorie.

In  sostanza, la quota massima da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è l’80% e viene così quantificata: fino al 31 – 12 – 1992 l’aliquota maturata serve a quantificare la quota “A” mentre le somme delle aliquote maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla data della quiescenza servono a quantificare la quota “B”.

E’ ovvio che una persona che posta in quiescenza con oltre 40 anni di contributi, supera abbondantemente la quota massima dell’80%. Questo potrebbe far si che la sua pensione venga calcolata maggiormente con le aliquote maturate con la quota “A” e non con quelle maturate con la quota “B” , andando a sacrificare quei cospicui emolumenti accessori di cui si fa cenno sopra.

La normativa è favorevole solo a coloro che negli ultimi anni hanno percepito grosse cifre di indennità accessorie, quale ad esempio lo straordinario.

La riliquidazione della pensione in questione non avviene d’ufficio bensì solo a seguito di specifica domanda dell’interessato.

Conviene quindi far presentare apposita istanza all’IPOST da parte dei pensionati richiedendo l’applicazione del trattamento più favorevole.

 

PENSIONE DIRETTA PER INABILITA’ FISICA


 

Inabilità al lavoro

La pensione di inabilità può essere erogata quando il lavoratore è inabile all’attività lavorativa.

I requisiti necessari per aver diritto alla prestazione sono:
·          Anzianità contributiva minima di 14 anni 11 mesi e 16 giorni;
·          Inabilità ad attività lavorativa.

Hanno diritto alla prestazione i dipendenti di Poste Italiane e delle società collegate e la decorrenza della pensione è il primo giorno successivo alla dispensa dal servizio.
La prestazione si ottiene a domanda dell’interessato, da presentare a Poste Italiane che predispone la visita medica presso la ASL.
La durata della pensione è vitalizia.

Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 1996, nei confronti di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l’erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione ed il compimento dell’età pensionabile.

La pensione non può superare l’80% dell’importo preso a base nè l’importo spettante nel caso di pensione privilegiata nè l’anzianità massima di 40 anni.

Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni  mediche istituite presso gli Ospedali militari.

I requisiti per aver diritto alla prestazione sono: 
·          5 anni di iscrizione al fondo di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.

La prestazione si ottiene a domanda dell’iscritto da presentare alla Filiale/struttura di appartenenza di Poste italiane.

L’aumento dell’anzianità avviene:
·          Per i soggetti che al 31-12-95 avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni l’incremento è riferito agli anni mancanti tra l’età alla data della cessazione e quella di anni 65,sia per le donne che per gli uomini;

·          Per i soggetti che alla data del 31-12-1995 avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore ad anni 18, l’incremento è riferito agli anni mancanti tra l’età alla data della cessazione e quella di anni 60.

BENEFICI ECONOMICI DI CUI AGLI ARTT.  43 E 44 DEL RDL 1290 DEL 30/9/1922
Questi  benefici  competono ai mutilati, agli invalidi per servizio e,  per effetto della legge 15 luglio 1950 n° 539, ai congiunti dei caduti per servizio.
I benefici consistono in incrementi stipendiali pari al 2,50 % per le infermità ascritte alle prime sei categorie e pari all’1,25% per quelle ascritte alle ultime due categorie di cui al Dpr 30 dicembre 1981 n 834.
Gli stessi benefici spettano anche al personale in quiescenza, purchè  abbia ottenuto in costanza di rapporto di lavoro ed in ogni caso entro il 26/11/1994, il riconoscimento della “ causa di servizio” (parere n° 452 del 13/12/1999 sezione  terza del Consiglio di Stato).
Gli interessati a detti benefici possono inoltrare domanda a Poste Italiane: quelli in servizio per segnalare il diritto mentre quelli già in quiescenza, per ottenere il riconoscimento.
Nella base di calcolo, va considerata anche la RIA.
Per il disposto del secondo comma dell’articolo 2 del Dpr  296/1939 modificato dall’art. 2 della legge  428/1985,  i benefici di cui sopra, sono soggetti alla prescrizione quinquennale relativamente alle singole mensilità arretrate.

A cura del Dipartimento Previdenza e della Segreteria Nazionale SLP CISL

Non sono presenti documenti allegati.

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