Benefici fiscali
per l’acquisto di un veicolo per il trasporto del disabile
Per ciò che concerne i benefici
fiscali e l’adattamento di un veicolo per il trasporto del disabile, vediamo
quali sono i soggetti aventi diritto che possono beneficiare di questa
detrazione:
·
Sordomuti;
·
Ciechi assoluti;
·
Ipovedenti “
ventesimisti ” ;
·
Ipovedenti “decimisti”;
·
Portatori di handicap in
condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3, legge 104/1992;
·
Soggetti con handicap psichico
o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento;
·
Invalidi civili con grave
limitazione della capacità di deambulazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
ovvero anche comma 3, legge 104/1992 disabili affetti da pluriamputazioni;
·
Familiare avente fiscalmente a
carico un disabile rientrante tra gli aventi diritto.
L’agevolazione può riguardare veicoli adattati o anche non adattati, ciò
in considerazione della tipologia dell’avente diritto; per esempio, l’acquisto
di veicolo per il trasporto e l’utilizzo di sordomuto o cieco totale o
ipovedente, non comporta adattamenti di sorta.
Gli adattamenti devono essere quelli annotati nella carta di circolazione del
veicolo e possono riguardare sia i comandi di guida ( è considerato adattamento,
anche il cambio automatico se prescritto dalla Commissione medica del rilascio
della patente speciale ) sia modifiche riguardanti la carrozzeria o l’interno
del veicolo per permettere l’accesso al disabile.
In ogni caso, per adattamento s’intende una modifica o allestimento
caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo. Non vengono considerati
adattamenti gli optional su scelta dell’acquirente.
de Nisi Clementina
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