MOBILITA’ VOLONTARIA PROVINCIALE – ANNO 2011
1 - NOTE DI CARATTERE GENERALE
Si comunica a tutto il
personale che con l’accordo sindacale del 26 febbraio 2010 è stato introdotto
per gli anni 2010-2011-2012 un nuovo sistema di gestione della mobilità
territoriale finalizzato a regolamentare le singole domande di trasferimento
presentate dai dipendenti interessati a svolgere le proprie mansioni in comuni
diversi da quelli di attuale assegnazione, nell’ambito della provincia di
appartenenza.
La partecipazione alla
mobilità volontaria provinciale è alternativa alla partecipazione alla mobilità
volontaria regionale.
Pertanto, fino al 31
gennaio 2011, i dipendenti interessati potranno presentare domande di
mobilità volontaria provinciale verso tutti i settori aziendali, secondo
le disposizioni e le modalità indicate nei punti successivi.
2 -
DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
Possono
presentare domanda di trasferimento unicamente le risorse con inquadramento
professionale di livello F, E, D, C e B previsti dall’art. 21 del vigente
CCNL, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alle seguenti date:
¨
31 dicembre 2010 (per l’anno
2011);
¨
31 dicembre 2011 (per l’anno
2012).
Con
riferimento al personale inquadrato al livello B, si continuerà ad
operare coerentemente con le azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse
presenti nel territorio, prima di esaminare le domande di trasferimento
presentate.
3 -
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’anno 2011 il personale
interessato dovrà far pervenire all’Azienda a far data dal 01 gennaio
e fino al 31 gennaio 2011 la domanda di mobilità volontaria, mediante
compilazione dell’apposita modulistica, attraverso le seguenti alternative
modalità,
-
consegna a mano;
-
invio a mezzo fax ;
-
raccomandata A.R. .
L’inoltro/consegna della
domanda dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi:
Mercato Privati |
presso la Filiale di
appartenenza Servizio RU |
Servizi Postali –
Recapito |
presso la RAM di
appartenenza Servizio RU |
Servizi Postali –
Stabilimenti |
presso il CMP di Bari |
Altre Strutture
(Corporate) |
presso Risorse Umane
regionali |
Domanda di mobilità
provinciale:
-
Le domande di
trasferimento potranno essere presentate nel numero di una per ciascun anno,
esclusivamente nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle
risorse, per le medesime mansioni e per il medesimo regime contrattuale (da
intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) e per un comune
diverso da quello di assegnazione nell’ambito della provincia di
appartenenza, nel numero massimo di
tre opzioni,
la cui priorità è riportata nello stesso ordine di indicazione (da 1 a 3).
I dipendenti che operano
nell’ambito dei Servizi Postali – Stabilimenti (CMP e CD) potranno presentare
domanda anche verso il Settore Recapito, ferma restando l’idoneità alle mansioni
in caso di trasferimento.
Si precisa che le domande
presentate/pervenute da dipendenti con sede di lavoro nei comuni della provincia
Barletta, Andria, Trani, saranno gestite nell’ambito della mobilità della
provincia di Bari.
4 -
CRITERI DI ACCESSO
Requisiti
di accesso alla Mobilità Provinciale – tra comuni nell’ambito della stessa
provincia
(da possedere
alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda):
¨
Assenza per malattia,
nell’anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi.
5 -
CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE
Sulla base delle domande
presentate saranno redatte apposite graduatorie, per ciascun Comune richiesto, e
per ciascun Settore di appartenenza, che in linea con quanto previsto
dall’accordo, saranno articolate secondo i seguenti criteri:
1) Condizioni familiari
1.1. famiglia
monoparentale punti 10
1.2. coniuge o
in assenza primo figlio punti 7
1.3. ciascun
figlio fino a 8 anni punti 6
1.4. ciascun
figlio da 9 anni a 18 anni punti 5
1.5. genitore a
carico punti 3
La valorizzazione del punteggio
totale relativo alle condizioni familiari verrà effettuata tenendo presente che:
-
i punteggi di cui sopra
sono tra di loro cumulabili;
-
il punteggio di cui al
punto 1.3. e 1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo
figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto 1.2.;
-
il punteggio di cui al
punto 1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei
casi in cui sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi
previsti dall’art. 254 del cod. civ., ovvero abbia adottato il figlio nei modi
consentiti dalla legge nonché al dipendente, legalmente separato o divorziato,
che abbia ottenuto l’affidamento del figlio, ed al dipendente vedovo con prole;
-
il punteggio di cui al
punto 1.1. non compete nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli
naturali riconosciuti da entrambi;
-
il punteggio di cui al
punto 1.2 compete anche nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli
naturali riconosciuti da entrambi;
-
il punteggio di cui al
punto 1.5. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini
fiscali.
2) Anzianità
- per ogni anno di anzianità
di servizio punti 1,25
L’anzianità di servizio si
determina con riferimento all’effettivo servizio prestato.
Pertanto per il personale
riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l’anzianità
di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione..
Le frazioni di anno superiori
a 6 mesi vengono computate come anni completi.
Per il personale con contratto
a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio
contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.
3) Presenza in servizio
- valorizzazione della
presenza in servizio punti 15
Si intende per presenza in
servizio il numero di giorni lavorabili riferiti all’anno precedente, con una
franchigia non superiore a 15 giorni di assenza.
Sono ritenuti giorni di
presenza in servizio le assenze a titolo di infortunio, di congedo per maternità
ed i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.
In caso di parità di punteggio
totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in
ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la
precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.
6 -
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie, redatte
secondo i criteri di cui sopra, saranno rese pubbliche per il corrente anno
entro il giorno 16 febbraio 2011, e verranno affisse per tre giorni
lavorativi successivi alla pubblicazione.
Entro e non oltre tre giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione, i dipendenti interessati potranno
inviare a mezzo fax (agli uffici indicati al punto 3) osservazioni e/o eccezioni
alla graduatoria stessa.
L’azienda provvederà entro i
successivi tre giorni alla valutazione delle richieste ad all’eventuale
aggiornamento delle graduatorie.
7 -
TRASFERIMENTI
L’effettivo trasferimento è,
inoltre, subordinato alla verifica:
¨
superamento del periodo
di prova;
¨
della permanenza o
verifica (in caso di variazione di mansione) delle specifiche idoneità alle
relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento;
¨
al definitivo
inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata.
Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno ab
origine un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda
in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto
verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’Accordo
del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, e del 27/07/2010.
In caso di trasferimento si
darà priorità alle risorse che svolgano le medesime mansioni.
A seguito delle verifiche
aziendali in ordine alle condizioni di carattere tecnico, organizzativo e
produttivo, i dipendenti interessati dai provvedimenti di mobilità saranno
contattati al fine dell’accettazione della nuova sede.
Tale accettazione dovrà essere
formalizzata tempestivamente, e l’accettazione della sede comporterà per il
dipendente interessato, la cancellazione dalla graduatoria di mobilità per
l’anno di riferimento; analogamente si procederà in caso di revoca da parte
dell’interessato della domanda presentata.
In caso di mancata
formalizzazione da parte dell’interessato dell’accettazione della sede proposta,
si procederà automaticamente allo scorrimento della graduatoria. |