PENSIONI: SIGLATO L’ACCORDO CON IL GOVERNO
Raggiunta l’intesa tra Governo e Sindacati
sulla riforma delle pensioni. Dopo un confronto serrato che ha tenuto conto
delle compatibilità economiche e degli impegni assunti dal Governo in sede
europea, l’accordo ha recepito il
superamento dello “scalone” previsto dalla legge
Maroni.
Dopo una lunga trattativa Cgil, Cisl e Uil
hanno raggiunto l’intesa con il Governo
sulle pensioni.
Vediamo nel dettaglio i risultati raggiunti:
·
a partire dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori dipendenti è consentito
l’accesso al pensionamento anticipato con il contestuale requisito dei 58
anni di età e 35 di contributi;
·
a partire dal 1° luglio 2009 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 95”, requisito ottenibile
sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con un minimo di 59
anni (si potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35
anni e un’età anagrafica di 60, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e
un’età anagrafica di 59);
·
a partire dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 96”, requisito ottenibile
sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con minimo 60 anni (si
potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e
un’età anagrafica di 61, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età
anagrafica di 60 );
·
a partire dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 97”, requisito conseguibile
sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con minimo 61 anni (si
potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e
un’età anagrafica di 62, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età
anagrafica di 61 ).
IPOTESI DI
REVISIONE DEL COSIDDETTO “SCALONE” |
Requisito minimo
per l’accesso al pensionamento con 35 anni di contributi versati |
1° Gennaio
2008 |
1° Luglio
2009 |
1° Gennaio
2011 |
1° Gennaio
2013 |
|
Quota 95 |
Quota 96 |
Quota 97 |
58 anni+35
contributi
|
59 anni+36
contributi
60 anni+35
contributi |
60 anni+36
contributi
61 anni+35
contributi |
61 anni+36
contributi
62 anni+35
contributi |
Resta, ovviamente,
possibile il pensionamento anticipato al raggiungimento dei quaranta anni di
contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Confermata l’età per il
pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
Prima del 2013
Governo e Sindacato verificheranno i conti previdenziali.
Se i risultati
economici saranno in ordine, la quota “97” potrà non entrare in vigore.
L’accordo sulle
pensioni prevede inoltre la costituzione di quattro Commissioni
Governo-Sindacati:
-
la prima, entro il mese di settembre
2007 dovrà esaminare la possibilità di inserire le finestre di uscita verso
la pensione, nell’ambito dei dispositivi che regolano le pensioni di
anzianità per uomini e donne
-
la seconda, entro settembre 2007, dovrà
individuare le attività che possono essere definite “lavori usuranti”,
prevedendo fra essi i lavoratori individuati dal Decreto Salvi del 1999, i
lavoratori notturni definiti dal
D.Lgs. 66/2003,
i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena e i conducenti di
mezzi pubblici pesanti
-
la terza, con
il compito di verificare e proporre modifiche dei coefficienti di
trasformazione entro il 31/12/2008
-
la quarta,
entro il 15 settembre 2007 avrà come obiettivo la definizione delle modalità
tecniche di implementazione della detassazione dei premi di risultato.
L’età di pensionamento dei
lavoratori dipendenti:
la riforma “Berlusconi” e quella
di “Prodi” a confronto |
RIFORMA
BERLUSCONI-MARONI
Dal 2008 si
accede alla pensione di anzianità con:
- 35 anni
di contribuzione e 60 anni di età;
- Dal 2010
con 35 anni di contribuzione e 61 anni di età (per gli
uomini);
- Dal 2014
con 35 anni di contribuzione e 62 anni di età (per gli
uomini);
- Resta
confermata la possibilità di accesso alla pensione di
anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di
anzianità contributiva (due finestre per la decorrenza).
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RIFORMA
PRODI-DAMIANO
Dal 2008 si
accede alla pensione di anzianità, con:
- 35 anni
di contribuzione e 58 anni di età;
- Dal
1/7/2009 “quota 95” (con minimo 59 anni);
- Dal
1/1/2011 “quota 96” (con minimo 60 anni);
- Dal
1/1/2013 “quota 97” (con minimo 61 anni), con la
possibilità di posticiparne la decorrenza, previa verifica
fra il Governo e le Parti Sociali
- Resta
confermata la possibilità di accesso alla pensione di
anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di
anzianità contributiva (quattro finestre per la
decorrenza).
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