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LA MALATTIA E LE SUE REGOLE
LA MALATTIA E LE SUE REGOLE
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PREMESSA

Il presente Vademecum illustra a tutti i lavoratori gli adempimenti da porre in essere in caso di assenze per malattia.

Il documento ha finalità divulgative e informative.

Su un piano generale, si segnala che il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al relativo trattamento economico per i periodi previsti dall’art. 40 del CCNL ed è tenuto a porre in essere una serie di adempimenti che costituiscono l’oggetto specifico del presente Vademecum.

 

Art. 40 CCNL 11 luglio 2003

ASSENZE PER MALATTIE

TRATTAMENTO

I.           Casella di testo: 3
Casella di testo: 2
Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un perio­do di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto perio­do di dodici mesi. Nel computo del periodo di dodici mesi non si tiene conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali la malattia onco­logica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da immuno­deficienza acquisita. Potranno inoltre essere valutate ulteriori ipotesi di patologie di particolare gravità. In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.

II.         Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di ventiquattro mesi di assenza entro l’arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi.

III.       Superati i periodi previsti dai precedenti commi al lavoratore che ne faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell’anziani­tà e senza corresponsione della retribuzione

IV.       Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al lavorato­re l’indennità sostitutiva del preavviso.

V.         L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamen­te e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si veri­fica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l’ipo­tesi di comprovato impedimento.

VI.       Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro due giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.

VII.     La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Qualora il lavoratore durante  l’assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà  dare preventiva comunicazione scritta, precisando l’indirizzo di temporanea reperibilità.

VIII.   Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun gior­no, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Il lavoratore, che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domi­cilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società.

IX.       Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigen­ti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimen­to disciplinare.

X.         La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente normativa di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.

 

QUELLO CHE

si deve SAPERE

Qual è il primo adempimento che il lavoratore deve porre in essere in caso di malattia?

Il giorno stesso in cui interviene la malattia ed entro l’orario di inizio della gior­nata lavorativa della struttura di appartenenza, il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro ed è inoltre tenuto a comunicare il domicilio ove risiede se diverso da quello noto al datore di lavoro.

Quali ulteriori adempimenti il lavoratore deve porre in essere per giustificare lo stato di malattia?

Entro due giorni dall’inizio della malattia o dell’eventuale prosecuzione, il lavo­ratore deve inviare alla sua struttura di appartenenza il certificato medico che reca la durata del periodo di malattia (prognosi).

Ai fini dell’invio della certificazione fa fede la data di spedizione con raccoman­data A/R. Il certificato può essere anticipato via fax e consegnato personal­mente dal lavoratore al rientro in servizio.

Cosa accade nel caso in cui il termine per l’invio del certificato medico coincide con un giorno festivo?

In tale ipotesi la comunicazione deve essere fornita al datore di lavoro il primo gior­no lavorativo successivo alla festività.

Per i lavoratori turnisti chiamati a lavorare in giorno festivo, rimangono fermi sia l’obbligo di comunicazione che il termine di invio del certificato medico. Si ricorda che il sabato non è giorno festivo.

 

Quali sono i requisiti sostanziali che deve contenere la certificazione giustificativa della malattia?

Nella certificazione non è indicata la diagnosi, salvo che il lavoratore non debba comunicare al datore di lavoro il tipo di patologia per specifiche esigenze (per es. ai fini dell’accertamento della sussistenza di una delle patologie di partico­lare gravità indicate nel disposto contrattuale).

La documentazione prodotta dal lavoratore deve contenere le seguenti indicazioni:

ü        intestazione

ü        nominativo del lavoratore

ü        data

ü        firma leggibile del medico

ü        prognosi espressa in giorni

ü        diagnosi nei casi in cui il lavoratore voglia certificare l’esistenza di una patologia di particolare gravità

ü        abituale domicilio ed eventuale diverso temporaneo recapito.

Quali sono le conseguenze del mancato invio o del ritardo nell’invio la certificazione medica?

Nell’ipotesi di mancato invio, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Nell’ipotesi di ritardo, il lavoratore perde il trattamento economico di malattia per i giorni successivi ai due giorni che ha a disposizione per l’invio del certificato.

Quali comportamenti occorre porre in essere nel caso in cui la malat­tia insorga durante una trasferta?

Il lavoratore deve avvertire immediatamente la struttura presso la quale presta servizio in missione. Se non è in grado di rientrare entro 2 giorni presso la pro­pria residenza per recarsi dal proprio medico di fiducia e non ritiene di doversi rivolgere a proprie spese ad un medico privato, può:

ü        chiedere l’intervento della guardia medica

ü        rivolgersi a qualsiasi “medico di famiglia” del Servizio Sanitario Nazionale.

In questi casi può essere richiesto alla ASL di appartenenza il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il rilascio del certificato di malattia.

 

Casella di testo: 6
Con quali modalità deve essere inviato il certificato medico in caso di malattia in trasferta?

L’invio del certificato dovrà avvenire sempre entro 2 giorni lavorativi secondo le consuete modalità.

Occorre però distinguere a seconda che il lavoratore ammalato interrompa o meno la trasferta:

nel primo caso, il certificato medico verrà inviato alla struttura ove presta ser­vizio in trasferta, specificando il domicilio ove risiede temporaneamente; se invece il lavoratore rientra nella propria residenza, dopo aver ovviamente avvertito la struttura presso la quale era stato inviato in trasferta, trasmetterà il certificato medico alla sua abituale sede di servizio.

Nel secondo caso (il lavoratore non interrompe la trasferta), se durante la malattia il lavoratore rimane nella località ove è stato inviato in trasferta, ha diritto, oltre al trattamento di malattia, anche al trattamento di trasferta.

...e se la malattia insorge all’estero?

In tale caso, il lavoratore deve:

ü        avvertire immediatamente il datore di lavoro con il mezzo più rapido;

ü        inviare, entro cinque giorni dalla data di inizio della malattia, alla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, il certificato medico riportante la prognosi ai fini dell’apposizione del timbro di legalità per l’attestazione della sua validità come certificato;

ü        inviare contemporaneamente al datore di lavoro il certificato medico che
riporti le sue generalità, la data di inizio e quella di fine della malattia.

Quali sono gli accertamenti che il datore di lavoro può disporre sul lavoratore in malattia?

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione dell’assenza da parte del lavora­tore ammalato e senza che sia necessario attendere l’invio della certificazione, potrà disporre, nell’ambito delle fasce orarie di reperibilità, visite mediche di controllo finalizzate all’accertamento dello stato di malattia.

 

Quali sono le fasce orarie di reperibilità?

L’obbligo di reperibilità del lavoratore, presso l’ultimo domicilio ufficialmente dichiarato al datore di lavoro, sussiste nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00 sia nei giorni feriali che nei giorni festivi inclusi nel periodo di malattia certificato.

Può il lavoratore assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità?

No, fatta eccezione per motivi sanitari o di cura o di carattere eccezionale, tali da determinare un adempimento indifferibile non effettuabile in orario diverso da quello di reperibilità.

Ove ricorrano tali circostanze, il lavoratore deve dare comunicazione dell’as­senza dal domicilio al datore di lavoro prima dell’inizio della fascia di reperibili­tà, secondo le stesse modalità previste per la comunicazione della malattia e fornire la documentazione necessaria a giustificare l’allontanamento dalla pro­pria abitazione.

Cosa succede se il lavoratore è assente alla visita di controllo?

L’assenza alla visita di controllo comporta la perdita del trattamento di malattia. La perdita del trattamento si determina dall’inizio della malattia fino ad un massimo di dieci giorni.

Cosa succede in caso di più visite di controllo?

Se il lavoratore risulta assente ed ha già in precedenza ricevuto una visita fisca­le per la stessa malattia alla quale è risultato presente, la trattenuta economi­ca avrà decorrenza, sempre entro il massimo di dieci giorni, dalla data della prima visita.

Se invece il lavoratore risulta assente a due visite di controllo, oltre alla tratte­nuta economica in misura intera per i primi dieci giorni, viene operata una trat­tenuta nella misura del 50% per tutta la durata della malattia ovvero fino all’eventuale successiva terza visita che ne attesti la presenza.

Nel caso infine di assenza a tre visite di controllo, viene operata una trattenu­ta dell’intero trattamento a decorrere dalla data dell’ultima visita.

L’inosservanza degli obblighi in materia di malattia può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari?

Si, in tutti i casi in cui il lavoratore non osservi gli obblighi cui è tenuto secon­do le previsioni del CCNL.

Certificazioni mediche che non attestano lo stato di malattia, ma esprimono giudizi di incompatibilità con l’attività svolta, possono pro­durre effetti sul rapporto di lavoro?

No. Le uniche certificazioni idonee a produrre effetti sul rapporto di lavoro pos­sono essere rilasciate esclusivamente dagli organi sanitari competenti per legge.

Il lavoratore, in particolari circostanze, può attivarsi per verificare la compatibilità del suo stato di salute con le mansioni svolte?

Sì, il lavoratore può richiedere, per il tramite della sua struttura di appartenenza, di essere sottoposto a visita presso il medico competente legittimato a stabilire eventuali correlazioni tra patologie e mansioni svolte.

Quali sono i possibili esiti e i relativi effetti della visita richiesta al medico competente?

All’esito della visita il medico competente formula le prescritte valutazioni riferite alla compatibilità delle mansioni.

Il datore di lavoro adotta i conseguenti provvedimenti organizzativi.

L’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse determina la risoluzio­ne del rapporto di lavoro.

 
 

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