| 
			
			Che cos’è?
			
			Il contratto a 
			tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato che prevede una 
			prestazione di lavoro di durata inferiore rispetto alle 36 ore 
			settimanali previste dal CCNL, e puó avvenire mediante assunzioni 
			dall'esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto 
			di lavoro del personale in servizio a tempo pieno. 
			Chi può 
			utilizzarlo? 
			In Poste 
			Italiane, tutto il personale non dirigente in servizio a tempo pieno 
			ha la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro a 
			tempo parziale, fermo restando una valutazione aziendale di 
			compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative e di 
			servizio della struttura di appartenenza del lavoratore. 
			Come? 
			Il lavoratore 
			che intende convertire il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno 
			a tempo parziale puó presentare al proprio Responsabile una 
			richiesta di conversione che sarà valutata in relazione alle 
			motivazioni poste a base della stessa (ad es. completare gli studi, 
			avere maggiore disponibilità di tempo libero, dedicarsi alla 
			famiglia) e compatibilmente con le esigenze della Società connesse 
			alla funzionalità dei servizi. 
			Ciò vuol dire 
			che... 
			Il lavoratore 
			che lo chiede, puó concordare con l’Azienda, compatibilmente con il 
			ruolo e le attività svolte, una prestazione lavorativa di durata 
			inferiore alle 36 ore settimanali. 
			La riduzione 
			dell’orario di lavoro rispetto alla 36 ore contrattualmente previste 
			potrà prevedere ad esempio: 
			18 ore 
			settimanali pari al 50% della prestazione a tempo pieno; 20 ore 
			settimanali pari al 55,5% della prestazione a tempo pieno; 
			24 ore pari al 
			66,6% della prestazione a tempo pieno; 
			25 ore 
			settimanali pari al 69,4% della prestazione a tempo pieno. 
			
			Quali tipologie 
			di rapporto di lavoro a tempo parziale è possibile realizzare? 
			il part-time 
			orizzontale consiste in una riduzione di orario rispetto al tempo in 
			relazione all’orario normale giornaliero di lavoro 
			part-time 
			verticale si realizza quando l’attività lavorativa è svolta a tempo 
			pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della 
			settimana, del mese o dell’anno; 
			il part-time 
			misto si realizza quando l’attività lavorativa si svolge secondo una 
			combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale. 
			...in concreto 
			pertanto, come può essere articolata la prestazione lavorativa? 
			Esempi di 
			articolazione orari 
			6 giorni per 3 
			ore = 18 ore 
			5 giorni per 4 
			ore = 20 ore 
			6 giorni per 4 
			ore = 24 ore 5 giorni per 5 ore = 25 ore 
			3 giorni per 6 
			ore = 18 ore 
			4 giorni per 6 
			ore = 24 ore 3 giorni per 8 ore = 24 ore 
			26 settimane
			per 36 ore = 936 ore 29 settimane per 36 ore = 1044 ore 
			35 settimane per 
			36 ore = 1260 ore 
			36 settimane per 
			36 ore = 1296 ore 
			Quale iter 
			occorre seguire per la conversione del rapporto di lavoro? 
			Il personale in 
			servizio presso le Strutture Centrali deve presentare la domanda al 
			proprio Responsabile e alle Risorse Umane Divisionali se assegnato 
			alle Divisioni o altrimenti al KAC/ DCRUO. 
			La domanda viene 
			esaminata dalla Funzione Risorse Umane competente o dal KEY Account 
			Corporate, che esprimono il loro parere in ordine alla stessa. 
			
			In caso di 
			accoglimento viene redatto un accordo scritto -la lettera di 
			conversione del rapporto di lavoro- in triplice copia (firmata, a 
			seconda dei casi dal RUD o dal Key Account), che viene sottoscritta 
			dal lavoratore per ricevuta ed accettazione e inviata all’Ufficio 
			del Lavoro per la convalida. 
			Il personale in 
			servizio presso le strutture territoriali deve presentare la 
			richiesta al Responsabile dell’unità produttiva di appartenenza e 
			per conoscenza alle Risorse Umane Regionali. 
			Il Responsabile 
			dell’unità produttiva esamina la richiesta, avvalendosi anche della 
			collaborazione del Responsabile RU di riferimento. 
			La domanda di 
			trasformazione, corredata dal parere del Responsabile dell’Unità 
			Produttiva di appartenenza, viene quindi trasmessa alle Risorse 
			Umane Regionali che in caso di riscontro positivo procedono alla 
			stipula del contratto. 
			Anche in caso di 
			riscontro negativo all’istanza viene sempre fornita per iscritto 
			risposta all’interessato. 
			Quali elementi 
			sono contenuti nel contratto sottoscritto tra Azienda e Lavoratore? 
			Nella lettera di 
			conversione il lavoratore troverà specificati i seguenti elementi: 
			la data di 
			trasformazione; 
			l’inquadramento 
			professionale; 
			la mansione; 
			il luogo di 
			lavoro; 
			la struttura di 
			assegnazione 
			il trattamento 
			economico iniziale; 
			la durata della 
			prestazione lavorativa; 
			la collocazione 
			temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al 
			mese e all’anno. 
			Qual è la durata 
			della conversione del rapporto di lavoro? 
			La conversione 
			può avvenire a tempo indeterminato o determinato per un periodo non 
			inferiore a 12 mesi. 
			E’ possibile il 
			ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno? 
			In caso di 
			conversione a tempo determinato, decorso un periodo minimo di 12 
			mesi, entrambe le parti possono, sessanta giorni prima della 
			scadenza del contratto, notificare una disdetta alla controparte, 
			ripristinando così a tempo pieno il rapporto di lavoro. 
			
			E’ possibile 
			ritornare al tempo pieno prima del decorso del periodo minimo di 12 
			mesi previsto dal contratto? 
			Il lavoratore 
			può chiedere di ritornare a tempo pieno prima che siano trascorsi 12 
			mesi dalla conversione solo per comprovate ragioni di carattere 
			personale o familiare. 
			Quale 
			trattamento normativo ed economico è applicato ai lavoratori a tempo 
			parziale? 
			La disciplina 
			del rapporto di lavoro a tempo parziale è fondata sul principio di 
			non discriminazione. 
			Pertanto i 
			lavoratori a tempo parziale, hanno diritto al trattamento normativo 
			ed economico dei lavoratori a tempo pieno inquadrati nel medesimo 
			livello. 
			A quali istituti 
			si applica la parità di trattamento?  
			A tutti gli 
			istituti ed in particolare a : 
			retribuzione 
			oraria; 
			prova; 
			ferie; 
			maternità; comporto; sicurezza; 
			iniziative di 
			formazione; 
			servizi sociali; 
			di ritti 
			sindacali; 
			competenze 
			indirette e differite. 
			Quali 
			trattamenti sono soggetti a riproporzionamento? 
			Sono 
			riproporzionati, esclusivamente in relazione alla ridotta durata 
			della prestazione lavorativa, i seguenti trattamenti: 
			retribuzione 
			globale e singole componenti; 
			retribuzione 
			feriale; 
			trattamenti 
			economici di malattia, infortunio, malattia professionale e 
			maternità. 
			Quante ferie 
			spettano al lavoratore a tempo parziale? 
			I lavoratori in 
			regime di part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie 
			pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. 
			
			I lavoratori che 
			svolgano un’attività lavorativa in regime di part-time verticale 
			hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle 
			giornate lavorate nell’anno. 
			Il numero delle 
			ferie viene calcolato combinando i suddetti criteri se il rapporto 
			di lavoro è a tempo parziale misto. 
			Quale 
			trattamento di malattia si applica ai lavoratori a tempo parziale? 
			Ai lavoratori a 
			tempo parziale spetta lo stesso trattamento di malattia dei 
			lavoratori a tempo pieno. 
			Il periodo di 
			comporto è riproporzionato, in relazione alla giornate di 
			prestazione lavorativa pattuita, solo in caso di assunzione con 
			rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 
			Possono essere 
			richieste al lavoratore a tempo parziale prestazioni di lavoro 
			straordinario e rispetto all’orario di lavoro concordato? 
			Il ricorso a 
			prestazioni straordinarie è consentito solo n ei rapporti di lavoro 
			a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo 
			determinato. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e 
			contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario. 
			Ciò significa 
			che il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle maggiorazioni 
			previste dal CCNL in caso di prestazioni di lavoro straordinario. 
			Può essere 
			mutata dal datore di lavoro la collocazione temporale della 
			prestazione lavorativa concordata? 
			E’ possibile 
			mutare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a 
			tempo parziale concordata attraverso la sottoscrizione di un patto 
			scritto tra Azienda e lavoratore contestuale o anche successivo 
			all’accordo di conversione. 
			Quali sono le 
			modalità di esercizio di tale facoltà da parte dell’Azienda? 
			Poste Italiane 
			può esercitare tale facoltà fornendo al lavoratore un preavviso di 
			10 giorni. 
			Per tutta la 
			durata della variazione al lavoratore spetta una maggiorazione pari 
			al 10% della retribuzione globale di fatto. 
			Quali sono gli 
			effetti del part time sul trattamento pensionistico? Ai fini 
		dell’anzianità contributiva, e quindi della maturazione del diritto il 
		trattamento è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno in quanto la 
		durata della prestazione lavorativa a tempo parziale è considerata per 
		intero. L’ammontare dell’assegno è proporzionato alla retribuzione 
		ricevuta assumendo come base di calcolo per i contributi la retribuzione 
		piena. E’ prevista peraltro la possibilità di riscattare, a domanda del 
		dipendente, la quota contributiva mancante ai fini dell’integrazione 
		della prestazione.
 
		*** 
		Il presente 
		Vademecum illustra a tutti i lavoratori le regole essenziali che 
		disciplinano il part time con finalità divulgative ed informative. 
		I contenuti delle 
		stesso pertanto non sono esaustivi della disciplina normativa e 
		contrattuale dell’istituto. |