La tutela assistenziale del cittadino
disabile non si realizza solamente attraverso l'istituto dell'invalidità
civile, della cecità civile e del sordomutismo, ma anche attraverso
normative diverse quale la Legge n. 104/1992: tale norma, pur non
prevedendo l' erogazione di benefici economici di tipo diretto,
si prefigge di attenuare e/o di rimuovere - attraverso specifici
interventi di natura assistenziale
- le difficoltà che il cittadino disabile incontra promuovendone, in
particolare, l'integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e
nella società.
LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO
v Legge
5 febbraio 1992, n. 104
("Legge quadro per l' assistenza,
l'Integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);
v Legge
21 maggio 1998 n. 162
(“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave”);
v Legge
8 novembre 2000 n. 328
(“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”).
v Legge
8 marzo 2000 n. 53
(Disposizioni
per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura ed
alla formazione”)
v Legge
Regionale 4 giugno 1996 n. 18
(“Promozione
e coordinamento delle politiche di intervento a favore delle persone in
situazione di handicap”).
CHI PUO' CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO
DELL'HANDICAP?
1. Tutti
i cittadini disabili direttamente per sé,
(ad es. permessi retribuiti sul lavoro, fornitura di protesi ed ausili,
di presidi o sussidi tecnici necessari ad abbattere specifici bisogni,
scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, servizio di
trasporto ecc.).
2. Il
cittadino
(genitore, parente o affine entro il 3° grado) per prestare
assistenza a soggetti disabili (ad es. permessi retribuiti sul
lavoro di genitori o parenti o affini di soggetti che abbisognano di
intervento assistenziale permanente continuativo e globale sia nella
sfera individuale che di relazione e che, in quanto tali, siano stati
riconosciuti in quella situazione che la Legge n. 104/92 definisce di "gravità”).
CHI VIENE CONSIDERATO PORTATORE DI
HANDICAP?
Per quanto previsto dall' art. 3, comma 1,
della Legge n. 104/1992, è la
PERSONA che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La Legge n. 104/92, nel definire
l'handicap, ne individua alcune situazioni particolari: tra queste
l'handicap in situazione (con connotazione) di gravità che
viene individuato nell'esistenza di
minorazioni che abbiano ridotto l'autonomia
personale del soggetto, CORRELATA ALL'ETÀ, in modo tale da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
QUALI SONO I BENEFICI ASSISTENZIALI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/1992 ?
Molteplici sono i benefici assistenziali previsti dalla Legge quadro in
materia di handicap a favore delle persone aventi titolo (consultabile
la normativa dal sito web aziendale
www.asurzona7.marche.it - Servizio
Medicina Legale - ); tuttavia la loro concedibilità risulta limitata da
due variabili:
·
la gravità dell’handicap riconosciuto;
·
la reale utilità di tali benefici assistenziali per attenuare il
processo di svantaggio sociale e di emarginazione della persona.
Qualora sia riconosciuto lo stato di handicap, sono previsti i
seguenti principali benefici di natura assistenziale:
· diritto
della persona assunta presso Enti pubblici alla scelta prioritaria della
sede di lavoro ed alla precedenza in sede di trasferimento qualora la
stessa presenti, oltre all'handicap permanente, un grado di invalidità
superiore ai 2/3 (> del 66%) o minorazioni inserite alla prima, seconda
o terza categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950 n. 648;
· diritto
alla fornitura e alla riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici;
· interventi
per la cura e la riabilitazione precoce della persona;
· diritto
ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti normative;
· diritto
a tempi aggiuntivi nelle prove concorsuali.
Nel caso in cui sia riconosciuto lo stato
di handicap in situazione (con connotazione) di gravità, sono
previste, oltre ai benefici di cui sopra, le seguenti ulteriori forme di
intervento:
a) al soggetto lavoratore, che potrà
chiedere, direttamente per sé:
- due ore di permesso giornaliero
retribuito per un massimo di 18 ore o un permesso mensile retribuito di
tre giorni;
- di scegliere, ove
possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- di non essere trasferito senza il suo
consenso in altra sede.
b) a
soggetti con un rapporto di lavoro pubblico o privato, che potranno
chiedere i seguenti principali benefici finalizzati a prestare la
necessaria assistenza ad altri:
- genitori di figli minori di tre
anni handicappati gravi, prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro o possibilità di fruire di
due ore di permesso giornaliero lavorativo retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino;
- genitori o parenti od affini entro
il terzo grado che assistano con continuità ed esclusività,
anche se non conviventi, figli o familiari di età superiore ai tre anni
handicappati in situazione di gravità, possibilità di fruire di tre
giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa purché la
persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in istituti
specializzati;
- al lavoratore che assista con
continuità ed esclusività un soggetto handicappato, possibilità
di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e diritto
di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
LE STRUTTURE REFERENTI A LIVELLO DELLA ZONA
TERRITORIALE n. 7 PER L'APPLICAZIONE DI TALE NORMA
La competenza e la responsabilità degli
accertamenti finalizzati alla certificazione dell'handicap, ivi compresa
la presentazione delle relative domande, è l'Unità Operativa di
Medicina Legale della ZT n. 7 coincidente con l’ambito territoriale
di residenza dell’assistito.
Limitatamente agli alunni portatori di
handicap, la certificazione è invece in capo alla Unità
Multidisciplinare dell’età Evolutiva, struttura afferente al
Distretto Sanitario di residenza della stessa Zona Territoriale 7.
DOVE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA
La domanda finalizzata
all'accertamento dell'handicap, analogamente agli altri settori di
tutela assistenziale, può essere presentata con le seguenti modalità:
a) direttamente,
presentandosi all’Ufficio preposto delle UU.OO. del Servizio di Medicina
Legale coincidenti con il territorio di residenza dell’assistito;
b) per via postale, direttamente da parte
del cittadino o tramite gli Istituti di Patronato e/o le Associazioni di
categoria rappresentative degli invalidi.
COME DEVE ESSERE COMPILATA LA DOMANDA
La domanda finalizzata all'accertamento
dell' handicap deve essere redatta su un'apposita modulistica
(scaricabile anche in download dal sito web aziendale
www.asurzona7.marche.it ) o
reperibile presso le UU.OO. del Servizio di Medicina Legale e/o le UMEE
/ UMEA della Zona Territoriale 7.
Sono previsti due moduli: uno generico ed
analogo a quello dell’invalidità civile ed uno adottato a livello
regionale con due aree distinte a seconda che il beneficio sia richiesto
direttamente per sé o per altri.
I moduli sono reperibili presso le UU.OO.
di Medicina Legale, presso gli Istituti di Patronato e le Associazione a
tutela dei disabili.
Nella modulistica la persona interessata
dovrà riportare:
- i propri dati
anagrafici e, nel caso in cui i benefici assistenziali siano richiesti
per terze persone, anche i dati anagrafici di quest'ultime;
- il codice fiscale;
- il recapito telefonico;
- le motivazioni per cui il beneficio
assistenziale viene richiesto per sé o per altri;
- fornire altre eventuali informazioni
richieste dalla modulistica regionale con autocertificazioni.
ALLA DOMANDA SI ALLEGANO I SEGUENTI
DOCUMENTI:
- fotocopia dell'eventuale verbale di
invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo o della
eventuale invalidità da causa di lavoro, di servizio o di guerra;
- un certificato medico (in
originale) redatto in data non antecedente a sei mesi, in cui
sia sinteticamente descritta la storia clinica della persona,
siano attestate le principali patologie invalidanti e sia formulato un
sintetico giudizio sulle finalità (obiettivi) dei benefici
assistenziali.
IL PERCORSO AMMINISTRATIVO
Il personale
amministrativo delle UU.OO. di Medicina Legale della Zona Territoriale
n. 7, per quanto di competenza territoriale, provvede a convocare
il cittadino ad accertamento sanitario con comunicazione scritta nella
quale sono specificate le seguenti informazioni:
· il
giorno, l'ora (*) e la sede della visita medica (le visite mediche sono
effettuate nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale che coincidono con
l’ambito distrettuale territoriale di residenza .
· L’opportunità
di produrre in copia fotostatica l'eventuale documentazione sanitaria
disponibile.
· La
necessità di comunicare tempestivamente al personale amministrativo
dell’Unità Operativa l'eventuale impossibilità a presenziare alla visita
medica programmata (qualora ciò avvenga per motivi di salute dovrà
essere inviato un certificato medico attestante l'impedimento).
· Che
l'assenza ingiustificata alla visita comporta l'archiviazione della
domanda.
· La
possibilità del cittadino di farsi assistere, a sue spese, da un medico
di sua fiducia.
GLI ACCERTAMENTI SANITARI
L' accertamento
dell'handicap viene eseguito nella sede della U.O. di Medicina Legale
territorialmente competente da una specifica Commissione sanitaria che
rispetta la composizione indicata dall’art. 4 della legge 104/92.
Tale Commissione
Sanitaria è formata da:
- un
medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, con
funzioni di Presidente;
- due
medici dipendenti o convenzionati con l’Azienda sanitaria;
- da
un medico specialista (con funzioni di "esperto") nella principale
patologia da esaminare, dipendente dell’azienda sanitaria;
- da
un Operatore Sociale dipendente dell’ASUR – Zona Territoriale n. 7.
La Commissione Socio-Sanitaria è di volta
in volta integrata con:
- medico in rappresentanza dell’ANMIC,
dell’ANFAS, dell’UIC o dell’ENS a seconda dei casi da esaminare.
LA VALUTAZIONE DELL'HANDICAP
La valutazione medico-legale dell'handicap
non risulta diversificata in relazione all'età del soggetto, come
avviene per il settore di tutela dell' invalidità civile ed è
principalmente orientata a valutare la natura e l'entità delle
minorazioni (fisiche, psichiche e sensoriali) e la loro incidenza
sull'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione lavorativa del
cittadino.
Definito, pertanto, il processo di svantaggio sociale o di emarginazione
connesso alle minorazioni ed accertata l’esistenza dell'handicap, il
processo valutativo deve definire:
· se
l'handicap possa ritenersi permanente o temporaneo;
· se
l'handicap assuma la connotazione di gravità (e necessiti, quindi, di
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale);
· se
i benefici di Legge richiesti dal cittadino siano o meno rispondenti
alle finalità contemplate dall'articolo 1 della Legge n. 104/92 e alle
reali necessità di attenuare la condizione di svantaggio e/o di
emarginazione.
Le finalità di cui all'
art. 1 della Legge-quadro in materia di handicap attengono, in
particolare, al diritto della persona disabile alla piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, al suo
recupero funzionale e sociale, alla prevenzione ed alla rimozione delle
condizioni invalidanti, anche al fine di consentire il raggiungimento
della massima autonomia possibile.
Contro il giudizio
espresso dalla Commissione Socio-Sanitaria deputata all'accertamento
dello stato di handicap non è previsto proporre ricorso amministrativo
essendo ammesso solo il ricorso giudiziario presso il Magistrato del
Tribunale Civile competente.
COSA SUCCEDE DOPO LA VISITA MEDICA DI
ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'HANDICAP
Dopo aver effettuato l’accertamento
socio-sanitario e redatto il verbale mediante l’utilizzazione dello
specifico modulo adottato in sede regionale, I'Unità Operativa di
Medicina Legale provvede ad inoltrarlo alla CMV del Ministero
dell’Economia e Finanze che entro il termine di 60 giorni dalla data di
ricezione del verbale, lo esamina e lo restituisce, per la notifica,
alla Commissione Socio-Sanitaria dell’ASUR – Zona Territoriale n. 7,
qualora non siano state formulate obiezioni.
In alternativa la CMV può adottare i
seguenti provvedimenti:
· sospensione
della procedura con richiesta di ulteriori accertamenti incaricando
l’espletamento degli stessi alla Commissione Socio-Sanitaria della ASUR
_ Zona Territoriale n. 7 o disponendoli direttamente;
· sospensione
della procedura con invito al cittadino a presentarsi a visita diretta
presso la CMV.
Decorso il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte della CMV o
non appena l’Unità Operativa di Medicina Legale riceva comunicazione
dalla CMV, che attesti di non aver nulla da osservare in ordine alla
proposta valutativa contenuta nel verbale trasmesso, il personale
amministrativo della medesima U.O. provvede ad inviarlo ai seguenti
soggetti:
- alla persona che ha richiesto
l'accertamento sanitario;
- agli Enti di Patrocinio e/o alle
Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi, qualora
l'interessato abbia sottoscritto un regolare mandato di assistenza.
GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL CITTADINO DOPO
L'ACQUISIZIONE DEL VERBALE DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'HANDICAP
Tali adempimenti si diversificano in
funzione della tipologia di beneficio assistenziale erogato al
cittadino:
· Nessun
adempimento nel caso in cui il cittadino non sia stato riconosciuto
portatore di handicap.
· Qualora
al cittadino siano stati riconosciuti i benefici di cui agli articoli 21
e 33 della Legge n. 104/92 (commi 1, 2, 3, 5 e 6) lo stesso dovrà
presentare il verbale di accertamento dell'handicap al proprio datore di
lavoro (pubblico o privato).
· Qualora
al cittadino siano stati riconosciuti i benefici di cui all'articolo 20
(prove concorsuali) lo stesso dovrà presentare il verbale di
accertamento dell'handicap all' Amministrazione competente (Servizio per
il Personale).
· Qualora
il cittadino (minore di età) sia stato riconosciuto portatore di
handicap per beneficiare di interventi di carattere
socio-psico-pedagogico può rivolgersi all’UMEE (Unità Multidisciplinare
dell’Età Evolutiva).
· Qualora
il cittadino (in età compresa tra 18 e 65 anni) sia stato riconosciuto
portatore di handicap per beneficiare di interventi di carattere
socio-psico-pedagogico e di integrazione nel mondo del lavoro può
rivolgersi all’UMEA (Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta).
· Per
interventi di esclusiva pertinenza sociale il cittadino riconosciuto
portatore di handicap deve rivolgersi al proprio comune di residenza.
· Per
le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme è necessario
rivolgersi alla Agenzia delle Entrate.
Il riconoscimento dello stato di Handicap
consente di ottenere una serie di benefici
BENEFICI |
REQUISITI |
Art 21 (IC > 2/3)
Priorità assunzione sede di lavoro |
H e HG |
Art.
25
Concessione ausili per
comunicazione |
H e HG con deficit sensoriali |
Art 27
Trasporti individuali |
H e HG
Patente A, B, C speciale con
incapacità motoria |
Art.
31
Finanziamenti per modifiche alle
abitazioni |
H e HG con ridotte o impedite
capacità motorie |
Art.
33, comma 1
Astensione facoltativa dal lavoro
per uno dei genitori |
HG minorenne non ricoverato |
Art.
33, comma 2
Priorità assunzione sede di lavoro |
minore HG non ricoverato fino al 3°
anno di vita |
Art 33, comma 5
Scelta della sede di lavoro più
vicina al domicilio ed impedimento al trasferimento |
Genitore o familiare lavoratore che
assiste con continuità un parente o affine entro il 3° grado con
H |
Art 3, comma 6
Permessi orari giornalieri, scelta
della sede di lavoro più vicina al domicilio, impedimento al
trasferimento |
HG maggiorenne |
Esenzione tasse auto
Art. 8 c. 7 L. 449/97; cir.
N. 186 del 15.7.98 del
Dip. Entrate |
H con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti il cui veicolo sia intestato a loro stessi o
a persone fiscalmente a loro carico |
H: persona cui è riconosciuta la condizione
di Handicap
HG: persona cui è riconosciuto lo stato di
handicap in situazione di gravità. |